EREDITA’ E DEBITI

In caso di decesso le MULTE vanno pagate…in pratica se diventano debiti per gli eredi.RISPOSTANO!Il principio sta nel fatto che LE SANZIONI non si trasmettono MAI agli EREDI, quindi una multa si estingue con la MORTE. NATURALMENTE SE LA MACCHINA NON É COINTESTATA in quel caso…purtroppo la sanzione é SOLIDALE e va pagata.BOLLO AUTO Questa é una TASSA e quindi il debito si trasmette agli eredi, MA ANCHE QUI, COME SEMPRE NON SI TRASMETTONO LE SANZIONI!!! questo principio vale sempre per i TRIBUTI della persona decedutaPASSAGGIO PROPRIETÀ AUTORicordo che in caso di morte entro 60 GIORNI dall’accettazione dell’eredità DEVE ESSERE FATTO IL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ, circolare senza il passaggio di proprietà espone a pesanti sanzioni ed enormi rischi assicurativi!

ASSEGNO DI MANTENIMENTO FIGLIO MAGGIORENNE

Questione complicata

A CHI VA VERSATO?

Se Guardiamo la legge, di regola andrebbe versato direttamente al figlio maggiorenne (art. 337 septies codice civile) salvo diversa decisione del Giudice. Da una parte si ha il genitore con il quale il figlio convive, che deve affrontare le “spese correnti” (cibo, utenze…) anche per il figlio, quindi ha bisogno del contributo. Dall’altro il genitore che lo versa ha sempre paura che i soldi siano usati…non solo per il figlio, ma casomai anche per bisogni dell’altro coniuge…da qui infinite discussioni.

La Cassazione ha ribadito, anche con un provvedimento di Luglio 2018, che il versamento diretto al figlio maggiorenne, convivente È POSSIBILE SOLO SU RICHIESTA DEL FIGLIO, in pratica il genitore che è obbligato a versare l’assegno non può decidere a chi versarlo, e se il figlio non interviene davanti al GIUDICE, l’assegno dovrà essere corrisposto AL GENITORE CONVIVENTE.

NATURALMENTE, queste sono interpretazioni della Cassazione, la MATERIA famiglia è molto fluida…ma sicuramente i Tribunali si basano molto sui precedenti…quindi la CASSAZIONE può aiutare.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO FIGLIO MAGGIORENNE

Mantenimento dei figli maggiorenni e già avviati al lavoro o ad una professione. Difatti queste ultime situazioni, nella realtà non rendono di per sé.. un figlio “economicamente indipendente”. Eppure la Cassazione ha confermato la revoca dell’assegno di mantenimento, per una figlia che aveva un contratto a tempo determinato  (11472/2021). Sappiamo che questo è sempre un punto di discussione, perché se è vero che un contratto a tempo determinato, comporta un reddito, è altrettanto vero che spesso può non essere riconfermato…ed una volta revocato l’assegno, è sempre complicato ripristinarlo. Anche perché, con sentenze altrettanto recenti, la Cassazione ribadisce che un figlio laureato e avviato alla professione, in attesa di affermarsi…ben potrebbe accettare lavori precari per gravare meno sulla famiglia, arrivando anche a ridimensionare le sue aspirazioni personali (29779/2020).

Naturalmente ogni caso ha una Sua storia, ma alla fine….il concetto di “mantenimento” che sta sempre più prendendo campo, è che SIA EFFETTIVAMENTE NECESSARIO e non ci sia alternativa, questo vale per il.coniuge…e anche per i figli.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO FIGLI MAGGIORENNI

“lo status di indipendenza economica del figlio può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da garantirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e un’appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini e aspirazioni”

IN SOSTANZA UN FIGLIO CHE VUOLE PROSEGUIRE O PERFEZIONARE UN PERCORSO DI STUDI, O CHE COMUNQUE CERCA LA PROPRIA COLLOCAZIONE IN BASE ALLE PROPRIE CAPACITÀ PROFESSIONALI…

DEVE ESSERE MANTENUTO…

ATTENZIONE PERÒ IL VENTO STA CAMBIANDO..(già vi erano stati segnali).

Ebbene proprio in questi giorni la Cassazione ha iniziato a mettere importanti palettiCon una pronuncia del 14 agosto 2020 la n.17183 ha stabilito che “Finiti gli studi, siano quelli liceali, la laurea triennale o la specialistica, un figlio ha il dovere di trovare un’occupazione e rendersi autonomo. Senza coltivare velleità incompatibili con il mutato mercato del lavoro. Perché l’assegno di mantenimento ha una funzione educativa e non è un’assicurazione”.

CASA CONIUGALE

Guardiamo come funziona in base ai casi:

PRESENZA DI FIGLI MINORI O COMUNQUE NON ECOMICAMENTE INDIPENDENTI

La casa rimane assegnata al genitore con il quale i figli mantengono la domiciliazione prevalente

ASSENZA DI FIGLI, O FIGLI ECOMOMICAMENTE INDIPENDENTE

Non viene assunto alcun provvedimento in ordine alla casa, in sostanza nessuno può rivendicare il DIRITTO di rimanere nella casa, ed in assenza di accordi IL GIUDICE NON DISPONE NIENTE.

Così come nel caso in cui la CASA sia ad esempio dei “suoceri”…e l’ abbiano prestata al figlio o alla figlia…. Non sono obbligati a lasciare la disponibilità della stessa in caso di separazione.

RAPPORTO DI CONVIVENZA

Oggi parliamo di CONVIVENZE ed in particolari quando finiscono…si possono recuperare SOMME date al partner durante la convivenza?

La risposta è ASSOLUTAMENTE AFFERMATIVA, RELATIVAMENTE ALLE SOMME CHE SONO STATE CORRISPOSTE MA CHE NON ERANO STRETTAMENTE NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE.

La Cassazione anche con una pronuncia di questi giorni n. 11303/2020 ha ribadito  “il principio secondo cui il convivente che, durante la relazione di fatto, accetta somme sproporzionate e non adeguate alle condizioni della famiglia di fatto, integra con la sua condotta la fattispecie dell’ingiustificato arricchimento” 

Quindi quando la CONVIVENZA finisce…è giusto fare anche i conti…economici. PURTROPPO in un rapporto oltre ad un grande dispendio di risorse “emotive”, vi è spesso anche quello economico. Ebbene il primo non si può recuperare il secondo PARLIAMONE!!!!!! Anche se non eravamo sposati.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Puo’ accadere che sia disposta inizialmente  una somma a titolo di mantenimento e che successivamente venga poi diminuita. Il problema non è di poco conto, il timore è infatti quello di dover restituire le somme in quanto l’accoglimento di una domanda retroagisce al momento in cui è avanzata, non al momento della sentenza. 

Può quindi intercorrere un lasso di tempo piuttosto  lungo, e le somme in gioco essere rilevanti.

Ebbene in questo caso la Cassazione ha fatto una precisazione importante, in deroga al principio generale che gli effetti decorrono dalla domanda, ha precisato che questo vale solo PER LE SOMME CHE ANCORA DEVONO ESSERE PAGATE. Facciamo l’ipotesi non infrequente del marito moroso nel pagare il mantenimento, che ne ha chiesto la riduzione. Ebbene al momento della sentenza le somme non riscosse non potranno più essere chieste, perché varrà il nuovo assegno.

MA…SE LE SOMME SONO STATE TUTTE ROSCOSSE integralmente non dovranno essere restituite, quelle pagate in più rispetto al nuovo assegno…

“la parte che ha già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione, non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsiasi ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo.”  Cassazione sez. VI civile, ordinanza n. 23024/2019

Quindi il suggerimento? Procedere sempre al recupero del mantenimento, non perdere tempo e non aspettare. 

RISARCIMENTO DEL DANNO

LO STATO ITALIANO DEVE RISARCIRE LE VITTIME DI REATI VIOLENTI INTENZIONALI quando l’autore rimane sconosciuto, irreperibile, o comunque non ha le capacità economiche per farlo.

Naturalmente non si tratta di un principio “inventato” dalla Cassazione 

Lo ha chiarito la terza sezione civile della Corte di Cassazione nella  n. 26757/2020  depositata il 24 novembre 2020.

Una pronuncia importante

in forza della direttiva 2004/80/CE relative all’indennizzo delle vittime del reato (recepita dall’Italia nel 2017).

Tale direttiva, infatti, aveva stabilito che gli Stati membri avrebbero dovuto introdurre un sistema generalizzato di tutela indennitaria idoneo a garantire un adeguato ed equo ristoro in favore delle vittime di tutti i reati violenti e intenzionali nelle ipotesi in cui si fosse rivelato impossibile conseguire, dai diretti responsabili il risarcimento integrale dei danni subiti.

La Suprema Corte chiarisce che alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia spetta il risarcimento del danno per tardiva trasposizione, nell’ordinamento interno, dell’art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE, che impone agli Stati Membri, con riguardo ai cittadini UE e con riferimento ai fatti verificatisi nei rispettivi territori, di riconoscere un indennizzo a tali vittime.

Sono pronunce importanti che mettono lo STATO DAVANTI alle SUE RESPONSABILITÀ. Una delle quali è quella di GARANTIRE LA SICUREZZA, e se NON CI RIESCE DEVE PAGARE!!!!

NOVITA’ DEL CODICE DELLA STRADA

DAL 1 GENNAIO 2021 gli importi di alcune MULTE sono DIMINUITI di pochi euro.

Le diminuizioni nel MINIMO RIGUARDANO LE VIOLAZIONI dai 250 euro in su. Anche questo è comunque un effetto COVID. Questo significa che il verbale con importo errato presenta un VIZIO DI FORMA…e può essere oggetto di impugnazione, sarà il GIUDICE DI PACE a valutare la gravità del vizio.

Se quella sopra può sembrare una buona notizia…SI RICORDA IL DIVIETO ASSOLUTO DELL’USO DEL CELLULARE, SENZA VIVAVOCE O AURICOLARE (NO CUFFIETTE). LA CASSAZIONE HA CONFERMATO 23331/2020 IL DIVIETO ANCHE ANCHE SE SI È FERMI AL SEMAFORO ROSSO.

-Firenze, 8 febbraio 2021 – Una sentenza in qualche modo attesa, ma che non demoralizza chi da sempre si occupa di sicurezza stradale come l’associazione Gabriele Borgogni. Nel giorno in cui il Tar di Firenze ha annullato l’ordinanza del sindaco di Firenze Dario Nardella sull’obbligo di utilizzo del casco sui monopattini, a seguito del ricorso presentato dalle due società che si sono aggiudicate la gestione dello sharing, ovvero Timove e Bit Mobility, abbiamo chiesto un commento all’avvocata Annalisa Parenti, legale dell’associazione Gabriele Borgogni.

Avvocata,  secondo il TAR “i generici riferimenti al potere di ordinanza contingibile ed urgente  non trovano alcun riscontro in una concreta ed effettiva situazione di emergenza locale all’interno della sua motivazione”: come commentate voi la sentenza?

Da un punto di vista prettamente tecnico/giuridico la sentenza è corretta. Mai negato che l ‘Ordinanza andasse oltre i poteri del Sindaco. Ma nel contempo è stato importante porre l’attenzione sul problema sicurezza anche per i maggiorenni. Giusto oggi a Genova, mentre pubblicavano la sentenza, è morta una mamma di 34 anni. Per l’associazione sarà lo stimolo per portare il problema all’attenzione del legislatore.

Cosa dovrebbe fare ora il Comune di Firenze secondo voi?

Ci auguriamo che affianchi e sostenga chi, come l’associazione ha come obiettivo la sicurezza stradale, a tutti i livelli. E si faccia con noi portavoce di rendere sicuro un mezzo che sta prendendo larga diffusione. Ci aspettiamo che si intensifichino le campagne sulla sicurezza.

SENTENZA DEFINITA STORICA DALLA CASSAZIONE

È risaputo che se ci si risposa si perde l’assegno di mantenimento, per questo molte nuove coppie evitavano di farlo. Pian piano proprio la Cassazione ha stabilito che anche convivenze stabili..avrebbero potuto mettere a rischio l’assegno di mantenimento..da qui molte scelte di non convivenza. Ebbene oggi la Cassazione è andata oltre e con la SENTENZA n. 28778/2020 ha stabilito che anche una relazione stabile SENZA CONVIVENZA può essere motivo di revoca assegno di mantenimento o comunque di riduzione dello stesso. Come sempre si tratta di principi che si applicano ai singoli casi, da valutare di volta in volta…ma attenzione perché la scelta di STARE…OGNUNO..A CASA PROPRIA..può non bastare più. La pronuncia riguarda assegno divorzile, ma il principio potrebbe trovare ingresso, anche in caso di sola separazione

AFFITTI-CLAUSOLA COVID

Purtroppo molte persone a causa del virus non sono state in grado di pagare affitto, sia della casa, che della propria attività.

Da qui molti contenziosi, discussioni e anche umiliazioni, molti inquilini per fortuna hanno trovato accordi, ma altrettanti hanno ricevuto notifiche di sfratto, e altri sono in attesa di vedere cosa succederà. 

Ebbene adesso è possibile pretendere che nei nuovi contratti di locazione, sia abitativi  che commerciali, venga inserita quella che ormai viene chiamata LA CLAUSOLA COVID, O CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Ad esempio se chi prende in affitto una casa, svolge un lavoro che potrebbe essere a rischio di chiusura o riduzione causa  di un Dpcm come quelli ormai noti, può pretendere di inserire una specifica clausola nel contratto di locazione che stabilisce  che, qualora intervenga un Dpcm  si proceda a una rinegoziazione del contratto oppure a una sospensione o a una riduzione del canone”. QUESTO IN AUTOMATICO. 

A maggior ragione per chi vuole affittare per aprire una nuova attività commerciale. Dovrà pretendere tale clausola DI SALVAGUARDIA.

I vantaggi badate bene non sono solo per i conduttori, ma anche per i proprietari. Primo perché se non inseriscono la clausola rischiano di non affittare, secondo perché così le regole saranno chiare, e si eviteranno molti contenziosi. 

STALKING CONDOMINIALE

Con la sentenza n.3795/2021 la Cassazione ha condannato un condomino che spaventava i clienti di un pub (ubicato nel condominio) e faceva dispetti, insultava..etc la proprietaria. Difatti la particolarità del reato di stalking è proprio quella di dare rilevanza penale a condotte che singolarmente prese non sarebbero così gravi. Ma è la reiterazione, che le fa diventare UN VERO E PROPRIO REATO.

Perché quando gli atti persecutori (che possono essere, rumori continui, telefonate continue, le scampannellate continue, i dispetti) diventano per chi li subisce insostenibili, creano ansia, timore, paura…ECCO QUESTO È UN REATO , e chi si sente così per colpa di ALTRI (in qualunque contesto) È VITTIMA DI UN REATO,  È VITTIMA DI STALKING!