SPESE STRAORDINARIE

CENTRI ESTIVI

E per molti genitori SEPARATI o DIVORZIATI  un ulteriore oggetto di discussione.
Chi li paga? Ci vuole accordo? 
Indubbiamente le famigerate SPESE STRAORDINARIE continuano ad essere uno degli argomenti che più fanno discutere, perché la definizione di “straordinarietà” è molto generica. Certo ormai esistono importanti linee guida, protocolli, sentenze Cassazione…ma sicuramente se ancora si discute….proviamo a vedere come funziona

OGGI PARLIAMO DI:

I centri estivi, RIENTRANO NELLE SPESE STRAORDINARIE.

Tuttavia rientrano tra quelle spese STRAORDINARIE che devono essere CONCORDATE.

Ma RICORDATE UN ELEMENTO IMPORTANTE.

Ovvero che la richiesta all’altro genitore deve essere fatta per SCRITTO (mail, messaggio…che rimanga traccia) ed il genitore deve rispondere per scritto.

MA SOPRATTUTTO DEVE RISPONDERE secondo il protocollo del TRIBUNALE di FIRENZE entro 20 giorni. Se non lo fa  SILENZIO-ASSENSO e se non rimborsa?

DECRETO INGIUNTIVO

MENTRE L’EVENTUALE DISSENSO deve essere MOTIVATO, in pratica un NO! per me sta con mia mamma…(tanto per fare un esempio) non è sufficiente. 

Vi lascio una pronuncia della Cassazione civile  sentenza n. 4060/2017, ribadisce che se è vero che la ratio dell’affido condiviso privilegia il raccordo tra genitori in ordine alle scelte educative che riguardano i figli, nondimeno quando i genitori vivono in un rapporto che non consente loro il raggiungimento di un’intesa, occorre assicurare la tutela del migliore interesse del minore, per cui l’opposizione di un genitore non può paralizzare l’adozione di ogni iniziativa che riguardi un figlio minorenne, specie se di rilevante interesse e neppure è necessario che tale intesa si trovi prima che l’iniziativa sia intrapresa, fermo restando che compete al giudice, ove ne sia richiesto, verificare se la scelta adottata corrisponde effettivamente all’interesse del minore.

SICUREZZA STRADALE

argomento che riguarda tutti, perché TUTTI SIAMO O AUTOMOBILISTI, O CICLISTI, O SCOOTERISTI, OPPURE SEMPLICI PEDONI.

A MARZO DEL 2016 LA LEGGE È CAMBIATA È ENTRATA IN VIGORE LA LEGGE N. 41 CHE HA INTRODOTTO IL REATO DIOMICIDIO STRADALE E LESIONI STRADALI.

Quindi da Marzo del 2016 chiunque uccide una persona durante un incidente, OPPURE gli provoca una malattia superiore a 40 giorni (basta rompere un dito di un piede) SI VEDRÀ APRIRE UN PROCEDIMENTO PER OMICIDIO STRADALE O LESIONI STRADALI, se colpevole perché ha violato il CODICE DELLA STRADA sarà condannato, se NON COLPEVOLE PERCHÉ HA RISPETTATO LE REGOLE non avrà conseguenze.

LE PENE: OMICIDIO STRADALE semplice (cioè senza aggravanti)DA 2 A 7 ANNI DI CARCERECon aggravanti quali ECCESSO DI VELOCITÀ SEMAFORO ROSSOSORPASSO DOSSO, O STRISCE PEDONALI, CONTROMANODA 5 A 10 ANNI DI CARCEREaggravante uso di droga o alcolDA 8 A 12ANNI DI CARCERE 

LESIONI STRADALI 

Per le lesioni stradali le pene per i casi meno gravi partono da 3 MESI PER AUMENTARE con gravità dei comportamenti cosi come per il REATO DI OMICIDIO STRADALE.
A CIÒ SI AGGIUNGE NATURALMENTE I PROVVEDIMENTI CHE RIGUARDANO LA PATENTEIL POST DI OGGI QUINDI È DIRETTO A CONOSCERE. LA CONOSCENZA È LA PRIMA FORMA DI PREVENZIONE. POI TUTTO DIPENDE DAI NOSTRI COMPORTAMENTI….GLI INCIDENTI NON SONO FATALITÀ…SE NON IN UN CASO SU 1000, MA LA CONSEGUENZA DI NOSTRI COMPORTAMENTI…passare con IL ROSSO, usare il CELLULARE, EFFETTUARE una manovra vietata…Non è FATALITÀ, MA VOLONTARIA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA…le conseguenze spesso DEVASTANTI. RIFLETTIAMO E FACCIAMO RIFLETTERE PERCHÉ QUESTO È SUCCESSO A SIENA..E FORSE MAGGIORE EDUCAZIONE STRADALE anche nelle scuole….È INDISPENSABILE

DOVERI CONIUGALI

Il tribunale di FOGGIA ha rigettato  la domanda di un marito, che aveva chiesto l’addebito della separazione. A suo dire la moglie non si occupava dei mestieri di casa, non lavava, stirava, cucinava e addirittura LUI qualche volta era dovuto andare a fare la spesa…Vi garantisco che non ho ripescato questa sentenza dagli archivi degli anni 60…ma è del 15.05.2021

Il Tribunale ha chiarito (perché ancora è necessario) che in un matrimonio NON ESISTONO RUOLI PRESTABILITI, deve fare da padrone il principio di uguaglianza di PARITÀ di DIRITTI E DOVERI sancito dall’art. 143 cc. 

In quest’ottica il Tribunale ha dichiarato che qualunque membro della famiglia (figli compresi) ha il dovere di collaborare E NEPPURE SE UNO DEI DUE CONIUGI non lavora, si deve dare per scontato che QUINDI debba fare i “lavori di casa”. Una bella lezione di civiltà, e soprattutto una vera rivendicazione DI PARITÀ. Solo questo rende le persone uguali, e l’uguaglianza ha in sé, almeno per me una PAROLA CHIAVE….RISPETTO!!

LA NOSTRA SICUREZZA DIFESA E TELECAMERE

Il  18.05.2019 é entrata in vigore la nuova legge sulla legittima difesa n. 36/2019, con alcune novità. Da un lato si ha una maggior tutela per chi difende a casa propria, o sul posto di lavoro, sia l’incolumità personale che il patrimonio. Dall’altro sono previste pene più gravi per i reati di violazione di domicilio, furto e rapina.

Naturalmente le novità introdotte non devo far credere che ci sia comunque l’impunità di chi si difende. Purtroppo spesso i modi di presentare le leggi, creano confusione, mentre, ricordate che nel nostro ordinamento l’ignoranza della legge non é ammessa… La valutazione tra difesa e offesa sarà comunque sempre rimessa al Giudice. Ma le novità in materia di sicurezza non finiscono qui, a dimostrazione che la nostra tutela é un bene primario, la CASSAZIONE sent. 20527/19 ha infatti dichiarato che non integra la “violenza privata” la telecamera di videosorveglianza puntata sulla strada che riprende i vicini se la finalità è la sicurezza ed è adeguatamente segnalata.

In pratica si supera il principio in ragione del quale le telecamere dovevano essere puntate solo sul proprio cancello, o sulla propria entrata di casa, e non potevano riprendere volti dei passanti sulla pubblica via, o comunque su zone che escono dal mio privato.

L’unico obbligo é SEGNALARE la presenza della telecamera, chi passa da li, deve sapere di essere ripreso.

Dall’altra parte il medesimo principio era già stato enunciato dalla CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA che già nel 2013 aveva dichiarato che il trattamento di dati personali altrui senza il consenso dell’interessato, é possibile se strettamente necessario a difendere, ad esempio la proprietà privata..il che di fatto rende lecito, ciò che in astratto sarebbe illegittimo! 

REGOLE SUL RUMORE COME FUNZIONANO

In linea di massima le regole si trovano nei REGOLAMENTI CONDOMINIALI (che è sempre bene conoscere) e NEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (altrettanto importante conoscere, anche quello della polizia municipale comune di FI). IN BASE AL REGOLAMENTO POLIZIA MUNICIPALE QUESTE SONO LE REGOLE IN LINEA DI MASSIMA:

1) tagli dei giardini le fasce sarebbero 8/13 16/20 giorni festivi 9/12 15/20

2) traslochi, lavori di manutenzione etc…6/21 oppure 7/21 MAI PERÒ LA DOMENICA E FESTIVI 

3) feste…particolarmente rumorose musica… devono concludersi alle 24…a meno che non vi siano eccezionali permessi che tuttavia possono riguardare in genere eventi pubblici.

Vi segnalo anche altra regola…gli impianti di allarme possono suonare per non più di 15 minuti…QUINDI ATTENZIONE SE IL VOSTRO SUONA DOVETE AVERE LA POSSIBILITÀ DI DISATTIVARLO O MANDARE QUALCUNO A FARLO.Naturalmente queste sono indicazioni di massima, regole del vivere civile, che se violate già permettono di far intervenire i vigili, o comunque di segnalare. Però dovete aver riguardo anche al regolamento di condominio (che potrebbe avere regole più rigide) e comunque la legge che tutela il disturbo della quieta pubblica e le attività moleste. Dall’altro esiste una regola molto importante l’art. 844 del nostro Codice Civile che parla del concetto di “TOLLERABILITÀ” ovvero se una cosa a me da fastidio….talvolta la devo tollerare…ma questa è la REGOLA DI OGNI CONVIVENZA…

RUMORI IN CONDOMINIO

RUMORI IN CONDOMINIO..situazione che purtroppo riguarda molte persone.

Chiariamo subito che il RUMORE è scontato in un condominio, la vita quotidiana, le abitudini personali e strutture murarie sottili, fanno sì che spesso sembri di vivere…in una COMUNE…più che a casa propria. I vicini che litigano, bimbi che piangono, cani che abbaiano…tutto questo fa parte del gioco..e va “accettato” o meglio “tollerato”….Per non parlare di rumori da attività commerciali o infrastrutture Ma esiste un principio nel nostro ordinamento che è sancito dall’art.844 cc e che ci parla della NORMALE TOLLERABILITÀ, superata quella….scatta la tutela legale. Purtroppo la sensibilità di ognuno è diversa, e spesso ci sono persone che “sopportano” di più, altre meno. Quindi la prima cosa da capire è se il rumore supera la normale tollerabilità, oppure da particolarmente noia solo a me. Come? Ad esempio chiedendo una misurazione ALL’ARPAT, (agenzia per l’ambiente che fa le misurazioni in caso di attività commerciali e infrastrutture). Attraverso un esposto amministrativo. Se invece si tratta di rumori tra privati incaricare un tecnico di propria fiducia per fare le misurazioni. Una volta verificato che il rumore supera la soglia, scattano le azioni giudiziarie, che spaziano dal civile al penale. Nel civile si può fare una causa ordinaria ed il Giudice di pace competente. Ma se il rumore fosse insopportabile si può chiedere un provvedimento d’urgenza ex art.700 cpc per obbligare a smettere…o ad esempio insonorizzare. Quanto al penale il reato di molestie scatta solo se la “molestia” è percepita da più persone.

CHI EREDITA

MATRIMONIO con figli:

EREDI: coniuge e figli (se un solo) 50 e 50.Se più di un figlio al coniuge tocca 1/3 ai figli 2/3 

MATRIMONIO senza figli EREDI: coniuge, genitori (se ancora in vita) fratelli e sorelle Percentuali: 2/3 al coniuge 1/3 agli altri

SENZA MATRIMONIO con figli EREDI: 100%  figli

SENZA MATRIMONIO senza figli EREDI; genitori, se in vita, fratelli e sorelle SENZA MATRIMONIO, Senza figli, né genitori, né fratelli o sorelle, eredi sono via via i parenti FINO AL 6 Grado di parentela.

 Se nessuno si queste persone è in vita l’eredità va allo stato.Come potete verificare le convivenze non hanno riconoscimento VA FATTO TESTAMEMTO, altrimenti PER LEGGE il convivente (anche di una vita intera) non riceve niente.

SEPARAZIONE? Il coniuge separato ha gli stessi diritti del CONIUGE NON SEPARATO (Le cose cambiano in caso di addebito della separazione)

DIVORZIO? Si perde qualsiasi diritto ereditario. Tuttavia se si ha un assegno divorzile si possono avanzare pretese nei confronti degli eredi…ma strada non facile.

TESTAMENTO

TESTAMENTO OLOGRAFO (nome difficile ma è il più semplice)

1) Mi chiudo nella mia camera DA SOLO carta e penna e SCRIVO A MANO.DATA (fondamentale) nome e cognome.Ricordiamo sempre che NON ci saremo quando verrà aperto…non potremo quindi SPIEGARE che cosa volevamo dire CON QUELLA FRASE, quindi frasi chiare e semplici, che non possano lasciare dubbi sulle nostre volontà. FIRMATO, CHIUSO E MESSO IN UN POSTO SICURO, OPPURE CONSEGNATO A PERSONA DI FIDUCIA. Deve essere detto che esiste….altrimenti non viene trovato…o peggio viene trovato….e buttaro via!!!!

TESTAMENTO PUBBLICO

2) Questo invece è il testamento che si fa dal NOTAIO alla presenza di due testimoni, e lasciato al Notaio. È una forma, naturalmente più costosa, più usata soprattutto se si hanno molte cose da lasciare, e si vuol essere sicuri di non commettere errori, il Notaio aiuta proprio a scriverlo.

TESTAMENTO SEGRETO

3) È diciamo una via di mezzo, il contenuto è conosciuto solo da chi lo ha scritto, poi viene consegnato al Notaio alla presenza di testimoni, che fa il verbale di consegna. La differenza rispetto all’OLOGRAFO è che può essere scritto in qualsiasi modo (non necessariamente di pugno proprio) MA IN QUESTO CASO TUTTE LE PAGINE FIRMATE) È una forma molto meno usata, perché alla fine ci sono delle formalità che se non rispettate lo rendono NON VALIDO!!!Comunque ricordate sempre che;OGNI TIPO DI TESTAMENTO IN OGNI MOMENTO È REVOCABILE FINO ALL’ULTIMO L’art. 587 del codice civile definisce così il testamento: “Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.Poi ci sono anche i TESTAMENTI SPECIALI…ma riguardano situazioni particolari e hanno validità limitata nel tempo.

MOTIVI PRINCIPALI DEL CONTENZIOSO EREDITARIO

1) Asse ereditario..”ridotto”, o in vita attraverso donazioni..etc…oppure con il testamento (con lesione della famosa LEGITTIMA)Caso tipico, ad esempio tra figli. Un figlio più vicino degli altri ha avuto aiuti in soldi, regali, donazioni. Oppure nel testamento vengono lasciati beni, a terzi, svuotando il diritto dei legittimari.Ebbene quando si apre la successione si procede con AZIONE DI RIDUZIONEChe serve in pratica a ricostituire il patrimonio del defunto, andando anche ad annullare, anche donazioni fatte in vita. Azione che poi comporta la successiva RESTITUZIONE..l’erede si riprende i beni.AZIONE DI PETIZIONE2) Mi è stato lasciato un bene in eredità, ma questo bene lo ha un terzo…come faccio a prendermelo? Con l’azione di PETIZIONE dimostro di essere erede…e poi con AZIONE di RESTITUZIONE mi prendo il bene.Ovviamente poi ci sono TUTTE LE CAUSE DI ANNULLAMENTO DEL TESTAMENTO. Vizi di forma (v. Post di domenica 22.09.2019)Violazione quote di legittima (v. Post di domenica 15.09.2019)RICORDATE UNA COSA IMPORTANTE IN MATERIA DI SUCCESSIONE ESISTE OBBLIGO DI MEDIAZIONE, proprio perché le AULE giudiziarie dovrebbero essere scongiurare il più possibile, in una materia così delicata.QUANTO TEMPO HO PER RIVENDICARE I MIEI DIRITTI? 10 ANNI per l’azione di RIDUZIONE.Se avete dubbi, rivolgetevi a professionisti, la materia è complessa e scelte sbagliate possono compromettere i Vs diritti…per sempre!!!

QUOTA INDISPONIBILE O LEGITTIMA ED EREDI LEGITTIMI

Il punto è che non possiamo fare ciò che CI PARE DEL NOSTRO PATRIMONIO, dopo la NOSTRA MORTE. Esistono dei soggetti che COMUNQUE anche CONTRO LA NOSTRA VOLONTÀ hanno diritto ad avere una parte del nostro patrimonio. Quella parte che si chiama INDISPONIBILE/LEGITTIMA In sostanza non posso fare testamento escludendo questi soggetti: CONIUGE, FIGLI ,(o nipoti se figli morti) Se non ho figli non posso escludere neppure ASCENDENTI (ovvero genitori, nonni, bisnonni) A questi soggetti va comunque una parte del mio patrimonio, secondo percentuali previste dalla legge etc. QUESTI SI DEFINISCONO LEGITTIMARI EREDI LEGITTIMI. Mentre gli eredi legittimi sono quelli che hanno diritto all’eredità nel caso non ci sia il testamento E sono CONIUGE con FIGLI Se non ci sono figli CONIUGE con ASCENDENTI E FRATELLI. Senza CONIUGE, FIGLI, GENITORI, FRATELLI eredità va ai PARENTI più stretti FINO AL 6°GRADO. Sembra complicato, ma alla fine si tratta di conoscere il meccanismo