TESTAMENTO BIOLOGICO

TESTAMENTO BIOLOGICO 

 La legge sul fine vita è entrata in vigore il 31 gennaio 2018. 

Leggerete termini come DAT (disposizioni anticipate di trattamento)

Come funziona il testamento biologico  ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere può redigere le sue Dat.

Per essere valide, devono essere state redatte solo dopo che la persona abbia acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle scelte che intende assumere, ecco perché a mio avviso è bene parlarne anche con i propri medici.

Le Dat devono essere state redatte con atto pubblico notarile scrittura privata autenticata dal notaio scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio di stato civile del Comune di residenza o alle strutture sanitarie. Le Dichiarazioni non hanno scadenza. Possono essere rinnovate, modificate o revocate in qualsiasi momento, con le stesse forme con le quali possono essere redatte.

Le Dat sono vincolanti per il medico, che potrà però disattenderle a determinate condizioni. Anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario, il medico dovrà comunque adoperarsi per alleviare la sofferenza del paziente.

Sebbene lo scopo primario delle Dat sia quello di fornire indicazioni chiare in merito alle proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nel modello informatizzato il cittadino può esprimere anche manifestazioni di volontà attinenti al fine vita, o relative ai momenti successivi alla morte: l’assistenza religiosa, il luogo nel quale preferirebbe morire (ospedale, abitazione), la donazione di organi, la donazione del corpo a scopo scientifico, il trattamento del cadavere, ecc.

Il testamento biologico potrà essere inserite nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e nella Cartella Clinica Elettronica (CCE), in modo tale da essere consultabile anche da parte del medico di famiglia e del personale medico delle strutture in cui eventualmente il cittadino sarà ricoverato.

CON LE DAT può essere nominata anche una persona IL FIDUCIARIO che sarà garante che la volontà venga rispettata. IL FIDUCIARIO deve accettare la sua nomina, che può REVOCARE in qualunque momento, senza che il testamento biologico perda efficacia.

CHI SONO GLI EREDI?

La risposta sembra abbastanza facile, quando ci sono CONIUGE (quindi matrimonio) e FIGLI. Gli eredi PER LEGGE sono solo loro.

Ma se una persona muore, pur SPOSATO SENZA FIGLI?

Naturalmente L’EREDE è l’altro CONIUGE, ma per legge INSIEME agli “eventuali” SUOCERI se ancora in vita, oppure (se suoceri deceduti) COGNATI E COGNATE.

PER LEGGE al CONIUGE vanno 2/3 dell’eredità (OLTRE AL DIRITTO DI ABITAZIONE di un eventuale IMMOBILE) mentre gli altri parenti si dividono l’altro terzo.

POSSONO DUE CONIUGI FARE TESTAMENTI E DICHIARARSI EREDI UNIVERSALI? per evitare che Parenti…casomai non in ottimi rapporti si prendano parte del patrimonio?

PURTROPPO LA RISPOSTA NON SEMPRE È POSITIVA

Perché, se io ho lasciato tutti i miei beni solo al mio coniuge, ma quando muoio sono ancora in vita I MIEI GENITORI (oppure anche solo UNO) PER LEGGE (LA FAMOSA LEGITTIMA) anche loro devono avere almeno 1/4 del mio patrimonio.

Quanto sopra vale anche in caso di CONIUGI SEPARATI anche se non sono previsti assegni. 

MENTRE RICORDO CHE IN CASO DI CONVIVENTI purtroppo quest’ultimi non hanno ALCUN DIRITTO EREDITARIO. Va fatto testamento e comunque sempre rispettando LA QUOTA DI LEGITTIMA

RISARCIMENTO DEL DANNO

LO STATO ITALIANO DEVE RISARCIRE LE VITTIME DI REATI VIOLENTI INTENZIONALI quando l’autore rimane sconosciuto, irreperibile, o comunque non ha le capacità economiche per farlo.

Naturalmente non si tratta di un principio “inventato” dalla Cassazione 

Lo ha chiarito la terza sezione civile della Corte di Cassazione nella  n. 26757/2020  depositata il 24 novembre 2020.

Una pronuncia importante

in forza della direttiva 2004/80/CE relative all’indennizzo delle vittime del reato (recepita dall’Italia nel 2017).

Tale direttiva, infatti, aveva stabilito che gli Stati membri avrebbero dovuto introdurre un sistema generalizzato di tutela indennitaria idoneo a garantire un adeguato ed equo ristoro in favore delle vittime di tutti i reati violenti e intenzionali nelle ipotesi in cui si fosse rivelato impossibile conseguire, dai diretti responsabili il risarcimento integrale dei danni subiti.

La Suprema Corte chiarisce che alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia spetta il risarcimento del danno per tardiva trasposizione, nell’ordinamento interno, dell’art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE, che impone agli Stati Membri, con riguardo ai cittadini UE e con riferimento ai fatti verificatisi nei rispettivi territori, di riconoscere un indennizzo a tali vittime.

Sono pronunce importanti che mettono lo STATO DAVANTI alle SUE RESPONSABILITÀ. Una delle quali è quella di GARANTIRE LA SICUREZZA, e se NON CI RIESCE DEVE PAGARE!!!!

CONDOMINIO

      STALKING CONDOMINIALE 

Con la sentenza n.3795/2021 la Cassazione ha condannato un condomino che spaventava i clienti di un pub (ubicato nel condominio) e faceva dispetti, insultava..etc la proprietaria. Difatti la particolarità del reato di stalking è proprio quella di dare rilevanza penale a condotte che singolarmente prese non sarebbero così gravi. Ma è la reiterazione, che le fa diventare UN VERO E PROPRIO REATO.

Perché quando gli atti persecutori (che possono essere, rumori continui, telefonate continue, le scampannellate continue, i dispetti) diventano per chi li subisce insostenibili, creano ansia, timore, paura…ECCO QUESTO È UN REATO , e chi si sente così per colpa di ALTRI (in qualunque contesto) È VITTIMA DI UN REATO,  È VITTIMA DI STALKING!

FAMIGLIA

FAMIGLIA

La scelta di COME VIVERE UN RAPPORTO D’AMORE fa purtroppo ANCORA OGGI la differenza.

Molto dipende dalla Nostra Costituzione laddove tutela LA FAMIGLIA…fondata SUL MATRIMONIO (art.29). Negli anni lunghissime battaglie, per il riconoscimento delle COPPIE DI FATTO, delle CONVIVENZE. 

PASSI NE SONO STATI FATTI, anche se SI DEVE ARRIVARE AL 1993 perché la CASSAZIONE affermi in sostanza che le CONVIVENZE MORE UXORIO (in pratica vivere insieme senza essere sposati) non contrasta con il BUON COSTUME, ORDINE PUBBLICO E NORME IMPETATIVE, E QUINDI da li inizia il percorso per il riconoscimento di alcuni diritti. Si arriva al 2016 LEGGE CIRINNA’, che tuttavia in prima battuta PERMETTE alle coppie omosessuali di UNIRSI CIVILMENTE  ed equipara in tal caso siffatta unione, in tutto e per tutto al matrimonio.

Mentre  per i CONVIVENTI DI FATTO, esiste il CONTRATTO DI CONVIVENZA, importante passo avanti per dare dignità a questo tipo di unioni riconoscendo certi diritti.

IN QUESTO MODO SI CREA UN NUCLEO FAMILIARE degno di alcune tutele:

1) diritto del convivente di subentrare nel contratto di locazione

2) diritto di assistenza in caso di malattia e di accedere alle informazioni sanitarie 

3) diritto di essere nominato tutore curatore o amministratore di sostegno

4) diritto di rimanere nella casa di proprietà del partner in caso di sua morte per un periodo prestabilito (tra i 2 e 5 anni) disciplina a parte se ci sono figli 

5) diritti risarcitori in  caso di morte del partner per fatto illecito altrui (ad esempio incidenti.etc)

6) diritti su utili maturati sull’azienda familiare ed eventuali beni comprati insieme

7) diritto AD EVENTUALI ALIMENTI (NO MANTENIMENTO) se al momento della cessazione della convivenza il partner versa in stato di bisogno

8) diritto di visita in carcere

NO DIRITTI SUCCESSORI 

NO DIRITTO REVERSIBILITÀ 

GRATUITO PATROCINIO PER I CASI DI VIOLENZA 

LA CORTE COSTITUZIONALE

(la Corte Costituzionale è un organo di garanzia che ha il compito di verificare che le leggi siano conformi ai principi della NOSTRA COSTITUZIONE)

Con la senyenza n.1 del 2021 ha DICHIARATO LA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE dell’automatica ammissione al gratuito patrocinio delle persone vittime di reati di violenza, tra i quali rientrano i maltrattamenti in famiglia, stalking..etc SENZA LIMITI DI REDDITO.

Eredità

Questioni di eredità

In particolare chi sono esattamente gli EREDI

La risposta sembra abbastanza facile, quando ci sono CONIUGE (quindi matrimonio) e FIGLI. Gli eredi PER LEGGE sono solo loro.

Ma se una persona muore, pur SPOSATO SENZA FIGLI?

Naturalmente L’EREDE è l’altro CONIUGE, ma per legge INSIEME agli “eventuali” SUOCERI se ancora in vita, oppure (se suoceri deceduti) COGNATI E COGNATE.

PER LEGGE al CONIUGE vanno 2/3 dell’eredità (OLTRE AL DIRITTO DI ABITAZIONE di un eventuale IMMOBILE) mentre gli altri parenti si dividono l’altro terzo.

POSSONO DUE CONIUGI FARE TESTAMENTI E DICHIARARSI EREDI UNIVERSALI? per evitare che Parenti…casomai non in ottimi rapporti si prendano parte del patrimonio?

PURTROPPO LA RISPOSTA NON SEMPRE È POSITIVA

Perché, se io ho lasciato tutti i miei beni solo al mio coniuge, ma quando muoio sono ancora in vita I MIEI GENITORI (oppure anche solo UNO) PER LEGGE (LA FAMOSA LEGITTIMA) anche loro devono avere almeno 1/4 del mio patrimonio.

Quanto sopra vale anche in caso di CONIUGI SEPARATI anche se non sono previsti assegni. 

MENTRE RICORDO CHE IN CASO DI CONVIVENTI purtroppo quest’ultimi non hanno ALCUN DIRITTO EREDITARIO. Va fatto testamento e comunque sempre rispettando LA QUOTA DI LEGITTIMA

TESTAMENTO BIOLOGICO 

 La legge sul fine vita è entrata in vigore il 31 gennaio 2018. 

Leggerete termini come DAT (disposizioni anticipate di trattamento)

Come funziona il testamento biologico  ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere può redigere le sue Dat.

Per essere valide, devono essere state redatte solo dopo che la persona abbia acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle scelte che intende assumere, ecco perché a mio avviso è bene parlarne anche con i propri medici.

Le Dat devono essere state redatte con atto pubblico notarile scrittura privata autenticata dal notaio scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio di stato civile del Comune di residenza o alle strutture sanitarie. Le Dichiarazioni non hanno scadenza. Possono essere rinnovate, modificate o revocate in qualsiasi momento, con le stesse forme con le quali possono essere redatte.

Le Dat sono vincolanti per il medico, che potrà però disattenderle a determinate condizioni. Anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario, il medico dovrà comunque adoperarsi per alleviare la sofferenza del paziente.

Sebbene lo scopo primario delle Dat sia quello di fornire indicazioni chiare in merito alle proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nel modello informatizzato il cittadino può esprimere anche manifestazioni di volontà attinenti al fine vita, o relative ai momenti successivi alla morte: l’assistenza religiosa, il luogo nel quale preferirebbe morire (ospedale, abitazione), la donazione di organi, la donazione del corpo a scopo scientifico, il trattamento del cadavere, ecc.

Il testamento biologico potrà essere inserite nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e nella Cartella Clinica Elettronica (CCE), in modo tale da essere consultabile anche da parte del medico di famiglia e del personale medico delle strutture in cui eventualmente il cittadino sarà ricoverato.

CON LE DAT può essere nominata anche una persona IL FIDUCIARIO che sarà garante che la volontà venga rispettata. IL FIDUCIARIO deve accettare la sua nomina, che può REVOCARE in qualunque momento, senza che il testamento biologico perda efficacia.

SINISTRI STRADALI

-NOVITÀ DEL CODICE DELLA STRADA

DAL 1 GENNAIO 2021 gli importi di alcune MULTE sono DIMINUITI di pochi euro.

Le diminuizioni nel MINIMO RIGUARDANO LE VIOLAZIONI dai 250 euro in su. Anche questo è comunque un effetto COVID. Questo significa che il verbale con importo errato presenta un VIZIO DI FORMA…e può essere oggetto di impugnazione, sarà il GIUDICE DI PACE a valutare la gravità del vizio.

Se quella sopra può sembrare una buona notizia…SI RICORDA IL DIVIETO ASSOLUTO DELL’USO DEL CELLULARE, SENZA VIVAVOCE O AURICOLARE (NO CUFFIETTE). LA CASSAZIONE HA CONFERMATO 23331/2020 IL DIVIETO ANCHE ANCHE SE SI È FERMI AL SEMAFORO ROSSO.

-Firenze, 8 febbraio 2021 – Una sentenza in qualche modo attesa, ma che non demoralizza chi da sempre si occupa di sicurezza stradale come l’associazione Gabriele Borgogni. Nel giorno in cui il Tar di Firenze ha annullato l’ordinanza del sindaco di Firenze Dario Nardella sull’obbligo di utilizzo del casco sui monopattini, a seguito del ricorso presentato dalle due società che si sono aggiudicate la gestione dello sharing, ovvero Timove e Bit Mobility, abbiamo chiesto un commento all’avvocata Annalisa Parenti, legale dell’associazione Gabriele Borgogni.

Avvocata,  secondo il TAR “i generici riferimenti al potere di ordinanza contingibile ed urgente  non trovano alcun riscontro in una concreta ed effettiva situazione di emergenza locale all’interno della sua motivazione”: come commentate voi la sentenza?

Da un punto di vista prettamente tecnico/giuridico la sentenza è corretta. Mai negato che l ‘Ordinanza andasse oltre i poteri del Sindaco. Ma nel contempo è stato importante porre l’attenzione sul problema sicurezza anche per i maggiorenni. Giusto oggi a Genova, mentre pubblicavano la sentenza, è morta una mamma di 34 anni. Per l’associazione sarà lo stimolo per portare il problema all’attenzione del legislatore.

Cosa dovrebbe fare ora il Comune di Firenze secondo voi?

Ci auguriamo che affianchi e sostenga chi, come l’associazione ha come obiettivo la sicurezza stradale, a tutti i livelli. E si faccia con noi portavoce di rendere sicuro un mezzo che sta prendendo larga diffusione. Ci aspettiamo che si intensifichino le campagne sulla sicurezza.

Credit: lanazione.it Articolo completo

SEPARAZIONI

SENTENZA DEFINITA STORICA DELLA CASSAZIONE 

È risaputo che se ci si risposa si perde l’assegno di mantenimento, per questo molte nuove coppie evitavano di farlo. Pian piano proprio la Cassazione ha stabilito che anche convivenze stabili..avrebbero potuto mettere a rischio l’assegno di mantenimento..da qui molte scelte di non convivenza. Ebbene oggi la Cassazione è andata oltre e con la SENTENZA n. 28778/2020 ha stabilito che anche una relazione stabile SENZA CONVIVENZA può essere motivo di revoca assegno di mantenimento o comunque di riduzione dello stesso. Come sempre si tratta di principi che si applicano ai singoli casi, da valutare di volta in volta…ma attenzione perché la scelta di STARE…OGNUNO..A CASA PROPRIA..può non bastare più. La pronuncia riguarda assegno divorzile, ma il principio potrebbe trovare ingresso, anche in caso di sola separazione

COVID 19

AFFITTI-CLAUSOLA COVID

Purtroppo molte persone a causa del virus non sono state in grado di pagare affitto, sia della casa, che della propria attività.

Da qui molti contenziosi, discussioni e anche umiliazioni, molti inquilini per fortuna hanno trovato accordi, ma altrettanti hanno ricevuto notifiche di sfratto, e altri sono in attesa di vedere cosa succederà. 

Ebbene adesso è possibile pretendere che nei nuovi contratti di locazione, sia abitativi  che commerciali, venga inserita quella che ormai viene chiamata LA CLAUSOLA COVID, O CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Ad esempio se chi prende in affitto una casa, svolge un lavoro che potrebbe essere a rischio di chiusura o riduzione causa  di un Dpcm come quelli ormai noti, può pretendere di inserire una specifica clausola nel contratto di locazione che stabilisce  che, qualora intervenga un Dpcm  si proceda a una rinegoziazione del contratto oppure a una sospensione o a una riduzione del canone”. QUESTO IN AUTOMATICO. 

A maggior ragione per chi vuole affittare per aprire una nuova attività commerciale. Dovrà pretendere tale clausola DI SALVAGUARDIA.

I vantaggi badate bene non sono solo per i conduttori, ma anche per i proprietari. Primo perché se non inseriscono la clausola rischiano di non affittare, secondo perché così le regole saranno chiare, e si eviteranno molti contenziosi.