DANNO DA PERDITA DEL BONUS 110% e sua quantificazione

La Sentenza del Tribunale di Frosinone del 2/11/2023 risponde ad un importante quesito: che danni è possibile richiedere alla ditta appaltatrice, con la quale si è stipulato un contratto di appalto, laddove essa non abbia svolto i lavori nei termini e ciò abbia comportato il venir meno del bonus 110% per sua esclusiva colpa?

Premessa la risoluzione del contratto di appalto, dato che la ditta non aveva iniziato alcun lavoro di quelli pattuiti con grave inadempimento e la condanna alla restituzione dell’acconto corrisposto, il condominio attore aveva richiesto, a titolo risarcitorio, la corresponsione dell’intera somma pari al valore del contratto di appalto.

Dinnanzi a questa pretesa, il Giudice ha sentenziato che “se è vero che la condotta della resistente ha cagionato la decadenza dall’agevolazione prevista dalla legge per i lavori appaltati (ndr 110%), considerato il mancato rispetto della scadenza del 30.9.2022 per l’ultimazione del 30% dei lavori, è altresi vero che il ricorrente non perdeva ogni possibilità di presentare una nuova pratica edilizia usufruendo di correlativi benefici fiscali” giacchè la normativa fiscale dell’epoca dava ancora la possibilità di poter fruire del bonus della detrazione del 90% delle spese sostenute sino al 31/12/2023 per lavori avviati dall’1/1/2023.

In ragione di ciò, dunque, il Giudice liquidava a titolo risarcitorio una somma pari alla differenza minima tra il bonus di cui l’attore avrebbe potuto fruire se la controparte avesse svolto i lavori nei termini, e quello ancora fruibile allo stato della legislazione fiscale vigente nel momento storico attuale.

CHAT tra mamme

Purtroppo sempre più spesso i rapporti tra le persone avvengono via chat (una fra tutte la chat di scuola) una trappola infernale.

Difatti se da un lato è indubbiamente un metodo veloce per diffondere informazioni, notizie, problematiche, dall’altro è anche un contesto “pubblico” dove non è inconsueto assistere a “discussioni private”, talvolta accese e offensive.

Alzare il telefono e dire ad un altro genitore la propria opinione…anche usando espressioni colorite NON È REATO

Farlo attraverso la CHAT di classe, INTEGRA IL REATO DI DIFFAMAZIONE a cui non si applica la scriminante della LIEVE TENUITA’ DEL FATTO, né tantomeno quello della provocazione.

Questo è ciò che ha confermato la CASSAZIONE con la sentenza n. 789/2024.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO FIGLI Cassazione

Altro importante intervento della Cassazione.

Con la sentenza n.  31720/23 ha ribadito che il principio dell’affidamento condiviso non coincide con parità di frequentazione e quindi al venir meno dell’assegno di mantenimento.

Basta una differenza temporale.

Nel caso di specie il figlio stava 18 notti con la madre e 12 con il padre.

Ai fini del calcolo dell’assegno oltre ad una valutazione reddituale anche la permanenza fa la differenza.

Concetti conosciuti ma sempre attuali.

ASSEGNO DIVORZILE durata del matrimonio

Ricordo ha natura e presupposti diversi DELL’ASSEGNO in fase di separazione

L’ASSEGNO DIVORZILE tra i vari presupposti ed elementi che devono essere valutati vi è la DURATA DEL MATRIMONIO. Orbene la Cassazione A SEZIONI UNITE ha stabilito con una recente sentenza, la n. 35485/2023 che deve essere calcolato anche il periodo di convivenza che vi è stato prima del matrimonio. Ormai è abbastanza normale che una coppia prima di sposarsi conviva, talvolta anche per anni. In genere durante questo periodo la coppia si è consolidata e soprattutto si sono consolidati i ruoli domestici, capaci di creare quegli “scompensi” che poi verranno valutati in sede di divorzio.

Ebbene questo periodo deve essere calcolato. 

È una decisione importantissima, perché da rilevanza ad una situazione di fatto, la convivenza, che purtroppo ancora in Italia è ben poco tutelata. Ma almeno quando è seguita dal matrimonio le deve essere riconosciuto un effetto giuridico.

Danni della grave alluvione

Il 14.11.2023 è stata firmata dalla Regione Toscana ordinanza per ristori.

Sono già presenti i moduli da riempire e caricare on line (dovrebbe essere possibile già dalla prossima settimana) le richieste.

I moduli SONO DI DUE TIPI C1 E B1 danni attività e danni ai privati.

Cosa importantissima mantenete scontrini, ricevute, fatture per tutte le spese che avete sostenute. Purtroppo senza la prova le spese non vengono rimborsate. È POSSIBILE chiedere contributi immediati.

Purtroppo in certe situazioni gli aspetti burocratici passano in secondo piano, ma sappiamo che senza questi non si ottengono ristori e rimborsi. Chiunque ne abbia bisogno si attivi subito. Il sito della Regione Toscana è semplice da consultare.

ADOZIONE

Una novità importante che ci arriva DIRETTAMENTE DALLA CORTE COSTITUZIONALE, infatti con la sentenza n. 5/2024  è stata dichiarata  l’illegittimità costituzionale dell’art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, “per l’adozione di maggiorenni, non consente al giudice di ridurre l’intervallo minimo di età di diciotto anni fra adottante e adottando nei casi di esiguo scostamento e sempre che sussistano motivi meritevoli”. Un decisione importantissima, il limite del divario dei 18 anni rimane come criterio generale, ma non più automatico, il Giudice potrà decidere caso per caso.

In una società dove comunque anche i figli naturali arrivano sempre più tardi, la trovo una decisione giusta ed equa.

VIOLENZA DOMESTICA ordine di protezione

Una vera e propria piaga, una delle forme di violenza più subdola e devastante. Il carneficie si sente protetto. La famiglia una zona franca. Vale la mia parola contro la tua.

La donna non denuncia…tanto non mi crede nessuno e anzi lui diventa più violento.

TANTO COMPRENSIBILE QUANTO SBAGLIATO.

SI CHIAMA ORDINE DI PROTEZIONE ART. 342 bis e ter CPC

Si può ottenere dal giudice l’allontanamento del coniuge, del convivente, o altro familiare che ha comportamenti pregiudizievoli all’integrità fisica o morale, alla libertà degli altri familiari.

MA, PER OTTENERLO, ci vogliono denunce, certificazioni, prove di qualunque genere.

NON TOLLERIAMO

NON ASPETTIAMO perché è stata solo una spinta.

NON ASPETTIAMO che gli passi perché: “poi andrà meglio”.

MA SOPRATUTTO, NON SPERIAMO CHE IL SILENZIO RISOLVERÀ.

Il SILENZIO ABITUA purtroppo, a subire e basta. E qualunque sia la battaglia da combattere e il prezzo da pagare, sempre meglio che vivere una vita di umiliazioni e violenze.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO nonni

Assegno di mantenimento per i figli. Quando scatta l’obbligo per i nonni?

La Cassazione con una recente sentenza 8980/23 è tornata a ribadire un principio ormai noto. Ovvero che laddove i genitori non siano in grado di mantenere i figli vi devono provvedere gli ascendenti.

Perché scatti l’obbligo per I nonni è necessario che i genitori non abbiano i mezzi, non che siano “volontariamente” inadempienti. Questo è importante perché ad esempio se l’assegno di mantenimento deve essere versato dal padre, e questi non può, e la madre a sua volta non può far fronte ai bisogni dei figli, tutti i discendenti sia materni che paterni possono essere chiamati a farvi fronte.

Principio che mette al primo posto la tutela dei minori.

SEPARAZIONE/DIVORZIO riforma Cartabia

Anche i non addetti ai lavori avranno sentito parlare della RIFORMA CARTABIA.

Ebbene ha inciso anche in materia famiglia.

Adesso è possibile chiedere insieme separazione e divorzio.

Adesso non esiste più l’udienza PRESIDENZIALE, si va direttamente dal Giudice Istruttore. Quindi già l’atto introduttivo deve essere completo.

Adesso deve essere depositato il PIANO GENITORIALE impegni e gestione dei figli.

Ed altre novità in ordine anche al deposito situazione patrimoniale.

ASCOLTO DEL MINORE, anche qui la riforma Cartabia ha individuato regole ben precise. Ricordo che dai 12 anni (talvolta anche età inferiore) il minore può essere ascoltato. L’art.473 bis precisa quando e con quali modalità.

Difficile oggi fare un bilancio degli esiti della riforma.

Ma le regole sono cambiate e le dobbiamo conoscere.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO riforma Cartabia

Naturalmente il problema maggiore è che non venga pagato, ma spesso anche il pagamento in ritardo, “paga quando vuole” frase che sentiamo spesso, è un problema.

Ma non solo perché non si sa quando si avranno i soldi sul conto, ma anche perché obbliga il coniuge che ha diritto all”umiliazione di chiedere.

GIÀ ERA PREVISTO, MA CON LA RIFORMA CARTABIA è possibile chiedere il pagamento diretto al datore di lavoro senza dover avere autorizzazione del Giudice. Il coniuge o il convivente inadempiente viene diffidato se entro 30 giorni non paga, si fa una comunicazione al datore di lavoro (o chiunque effettui versamenti mensili, ad esempio se il marito riscuote affitto) e il terzo È OBBLIGATO A VERSARE L’INTERO IMPORTO A CHI NE HA DIRITTO! Talvolta un problema in meno!

Art. 473 bis n.37