ANIMALI (nello specifico cani) e responsabilità

Come sempre prendiamo spunto da una sentenza della Cassazione che ha ribadito un concetto  MOLTO IMPORTANTE e al QUALE PRESTARE MOLTA ATTENZIONE.

Ovvero che responsabili dei cani…non sono soltanto i padroni, ma anche chi li porta a passeggio. “Il fatto di portare a passeggio ogni giorno l’animale dimostra il rapporto di affezione con lo stesso nei confronti del quale sussiste anche un obbligo di custodia” cass. N. 27876/2020.

 Il principio non è nuovo, perché lo dice già il nostro Codice Civile ’art. 2052 c.c. prevede che: “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. La persona che “se ne serve” è, di fatto, il detentore.

È importante ricordare anche che in caso di danni, non c’è responsabilità congiunta con anche del proprietario, ma solo di chi se ne occupava. Principi importanti da ricordare, anche a fini assicurativi, ma soprattutto quando si prende in carica l’animale o lo si affida…

FAMIGLIA DI FATTO

SENTENZA CASSAZIONE 9178/18

Per essere “famiglia” (di fatto) il dato anagrafico è poco rilevante; conta invece il contenuto, la serietà, la durevolezza e la stabilità del legame affettivo e del progetto di vita comune. Infatti «può esistere una famiglia di fatto o una stabile convivenza, intesa come comunanza di vita e di affetti, in un luogo diverso rispetto a quello in cui uno dei due conviventi lavori o debba, per suoi impegni di cura e assistenza, o per suoi interessi personali o patrimoniali, trascorrere gran parte della settimana o del mese, senza che per questo venga meno la famiglia». 

LA PRONUNCIA NASCE DA UN CONTENZIOSO CHE RIGURDAVA UNA RICHIESTA RISARCITORIA DI UNA DONNA PER LA MORTE SUL LAVORO DEL COMPAGNO. RICHIESTA CHE ERA STATA RESPINTA PERCHÉ NON AVEVA LA STESSA RESIDENZA.

Finalmente la Cassazione ha dichiarato che convivenza non è sinonimo di coabitazione, ma condivisione di vita, affetti, interessi….Questa pronuncia apre grandi orizzonti ERA ORA!!!!

ART.43 CODICE CIVILE

RESIDENZA: luogo dove si dimora abitualmente (è una situazione di fatto). Deve risultare in Comune perché in base alla residenza..si vota, si individua scuola, medico etc. Se si cambia si deve dichiarare

DOMICILIO: luogo dove si stabilisce la sede principale dei propri affari e interessi, è una situazione di diritto. Non è necessario che fisicamente ci stia..a differenza della residenza 

DIMORA: non è espressamente prevista dalla legge, ma fa riferimento ad un periodo temporaneo in cui si vive da un’altra parte (durante vacanze, un periodo dai parenti, alberghi).

LA RESIDENZA VA DICHIARATA IN COMUNEDOMICILIO E DIMORA NO. BASTA AUTOCERTIFICAZIONE che ricordo a tutte..non è una BANALE DICHIARAZIONE, ma L’ASSUNZIONE DI PRECISE RESPONSABILITA” CHE SE FALSE HANNO CONSEGUENZE PENALI.

RISCALDAMENTO

La Cassazione ha emesso una sentenza MOLTO interessante in materia di riscaldamento condominiale.

Credo che sia risaputo che chi vuole staccarsi dal riscaldamento centralizzato, lo può fare, smettendo di pagare i consumi, ovviamente, ma continuando a pagare le spese di conservazione dell’impianto.

Con la sentenza 15932/19 la Cassazione ha precisato due importanti principi. Il caso è questo un condominio aveva fatto un decreto ingiuntivo ad un condomino per il pagamento dei consumi del riscaldamento sulla base di una delibera condominiale che lo aveva deciso. Ma il Condomino in questione si era staccato dall’impianto centralizzato.

Ebbene il Condomino aveva presentato opposizione a decreto ingiuntivo, ma sia il Tribunale che la Corte D’appello avevano rigettato dicendo che 1) lui avrebbe dovuto impugnare la delibera nelle forme e tempi previsti; 2) che comunque lui non era stato autorizzato dall’assemblea al distacco.

Il Condomino non si è dato per vinto ed è andato in CASSAZIONE. E la suprema corte gli ha DATO RAGIONE, con la sentenza 15932/19 ha stabilito.

1) che il Condomino può staccarsi SENZA AUTORIZZAZIONE

2) che con opposizione a decreto ingiuntivo può essere di fatto contestata anche la delibera condominiale PERCHÉ È UN CASO DI NULLITÀ

VENDITA DI IMMOBILE COME PATTO DI SEPARAZIONE/DIVORZIO

Situazione frequente in caso di separazione/divorzio

CASA FAMILIARE INTESTATA AD ENTRAMBI

Può accadere che uno dei due coniugi decida di comprare la parte dell’altro, in questo caso conviene SFRUTTARE l’atto di separazione (o divorzio) per avere risparmi fiscali.

È IMPORTANTE PRECISARE  nell’atto di separazione CHE LA VENDITA DELLA CASA SERVE PROPRIO per trovare l’accordo. (L. 74 del 1987).

MA É ANCHE POSSIBILE CHE SI DECIDA DI VENDERE LA CASA AD UN TERZO

Ebbene proprio in tale ottica la CASSAZIONE con l’ordinanza 7966/19 ha stabilito che le  AGEVOLAZIONI prima casa non si perdono in caso di vendita prima dei 5 anni in virtù di un accordo di separazione tra coniugi, ANCHE VENDENDO A TERZI ESTRANEI.

La “ratio” è quella di favorire la complessa sistemazione dei rapporti patrimoniali in occasione della crisi coniugale, senza che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli.

Pertanto tutti i patti, gli accordi, presi in sede di separazione e divorzio avranno agevolazioni fiscali. Si tratta di un meccanismo diretto a condurre sulla strada di SEPARAZIONI consensuali, che data la delicatezza e complessità della situazione  ed i risvolti emotivi, é sempre sicuramente la SCELTA MIGLIORE.

COME FACCIAMO A SEPARARCI?

SEPARAZIONE CONSENSUALE (significa aver trovato l’accordo prima e sottoposto poi al giudice ANCHE CON UN SOLO AVVOCATO) 

SEPARAZIONE GIUDIZIALE 

(Quando l’accordo non si trova e tutto deve essere deciso dal Giudice sI tratta spesso di lunghi contenziosi  DUE AVVOCATI)

NEGOZIAZIONE ASSISTITA

La riforma del 2015 ha introdotto la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita  per raggiungere sia l’intesa per la separazione che per il divorzio, ma anche per la modifica delle condizioni previste da un precedente accordo.

DUE AVVOCATI

L’accordo, in quanto titolo esecutivo, deve essere trasmesso al PM che, in caso di assenza di figli, attuerà solo un controllo formale. In presenza di figli, il PM si occuperà di verificare se l’accordo tutela i minori.

Ottenuto il nullaosta da parte del PM entro 10 gg l’accordo deve essere trasmesso, da parte degli avvocati all’UFFICIALE DI STATO CIVILE

DIRITTO DI VISITA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS in caso di zone rosse

La nostra vita ruota intorno a quest’emergenza.

E se da un lato la rigida ( SEMPRE DI PIÙ) regola è STARE A CASA dall’altro ci sono situazioni che richiedono il contrario. Come funziona allora ad esempio il diritto di visita?

Il Governo dopo l’emanazione del primo decreto restrittivo del 9 marzo, ha precisato che gli spostamenti per esercitare il diritto di visita sono consentiti e sono da intendersi quali STATO DI NECESSITÀ, quindi dell’autocertificazione dovrà essere dichiarato così, ma è fondamentale che siano conformi al provvedimento del Giudice, che quindi, aggiungo io, consiglio di portarselo sempre dietro.

Naturalmente quanto sopra significa, da un lato che NON È LEGITTIMO IMPEDIRE il diritto di visita, per paura di contagio, dall’altro che NON È LEGITTIMO non esercitare il proprio diritto di visita per la stessa ragione, a meno che, ovviamente non vi sia una quarantena certificata. Laddove ciò dovesse accadere il genitore rischierebbe una denuncia per violazione dell’ordine del Giudice.

Come sempre ragionevolezza, correttezza e rispetto delle regole, a maggior ragione in una situazione di emergenza, come l’attuale, devono far da padrone. 

ISTRUZIONE PARENTALE

È possibile?

SI

Devo avere un’abilitazione particolare?

NO

Il diritto allo studio trova la disciplina legislativa negli art. 30 e 34 della nostra Costituzione e nelle leggi dello stato.

I genitori possono farlo direttamente o avvalersi anche di terze persone, devono fare una dichiarazione al dirigente della scuola più vicina, il quale ha il compito di vigilare. L’alunno deve sostenere un esame a fine anno per verificare che abbia acquisito le competenze necessarie, e passare all’anno successivo.

La legge richiede che i genitori certifichino capacità tecniche ed economiche, non ci sono parametri specifici, né titoli di studi o redditi minimi. I genitori devono solo autocertificare le proprie conoscenze, oppure anche quelle di parenti, amici professori privati. Possono essere conoscenze lavorative, corsi di formazione etc. Normativa di riferimento DL 297/1994; DL 76/2005; DL 62/2017.

NUORA E SUOCERA

La CASSAZIONE con una recente pronuncia 25031/20 ha infatti annullato una sentenza del Giudice di Pace che aveva assolto una SUOCERA dal reato di MINACCE a danno della NUORA.

La SUOCERA si era infatti avvicinata al viso della  NUORA minacciandola di colpirla.

Orbene secondo il primo giudice il reato PREVISTO E PUNITO DAL NOSTRO CODICE PENALE non ci sarebbe stato perché il gesto (pare non portato a termine grazie all’intervento di terzi) non avrebbe integrato la minaccia, non incutendo il giusto timore nella vittima, limitandosi a considerarlo DEPRECABILE ma non MINATORIO.

La CASSAZIONE non concorda affatto, specificando che tale gesto già da solo è sufficiente a incutere timore ribadendo che tale condotta  “è dotata di una concreta portata minatoria di carattere non verbale. La fattispecie di cui all’art. 612 c.p. (REATO DI MINACCE) è integrata “anche quando, in assenza di parole intimidatorie o gesti espliciti, sia adottato un comportamento univocamente idoneo a ingenerare timore, sicché possa essere turbata o diminuita la libertà psichica del soggetto passivo.”

Quindi attenzione, ricordiamoci sempre, in qualsiasi contesto che anche la VIOLENZA VERBALE, GESTUALE può integrare un reato. Purtroppo perdere la pazienza È UN ATTIMO…ma le CONSEGUENZE di QUEST’ATTIMO possono trascinarsi per anni…Al tempo stesso…NESSUNO PUÒ MINACCIARE ALTRI….QUINDI RISPETTIAMO E FACCIAMOCI RISPETTARE

RESPONSABILITA’ DEI GENITORI

Ci sono fatti di cronaca, che sempre più spesso vedono protagonisti i “ragazzi”. Oggi affrontiamo un tema spinoso, la responsabilità PENALE e CIVILE nei casi in cui sia un MINORE  a commettere un reato.

RESPONSABILITÀ PENALE

Il principio in base al quale la RESPONSABILITÀ PENALE È PERSONALE vale anche per i minori, ma i minori diventano PENALMENTE PERSEGUIBILI con il compimento (inteso come giorno del compleanno) a 14 ANNI.

FINO A 18 ANNI (anche qui vale il giorno del compleanno), vengono giudicati dal

TRIBUNALE DEI MINORI

si badi bene i reati sono gli stessi, con la sostanziale differenza che il TRIBUNALE DEI MINORI ha come primo compito, interesse, e finalità la RIEDUCAZIONE (naturalmente dove possibile) dei ragazzi…MA CHIARAMENTE ESISTE IL CARCERE MINORILE..!

RESPONSABILITÀ CIVILE

Nei processi penali a carico di minori NON È AMMESSA LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE, in pratica chi ha subito danni da un reato commesso da un MINORE, deve agire in sede civile…e qui si aprono interessanti scenari.

Difatti chi ha subito il danno può agire anche nei confronti dei genitori, genitori che oggi potranno sottrarsi all’obbligo risarcitorio….Non solo dimostrando di NON AVER POTUTO IMPEDIRE IL FATTO…ma “di aver impartito al figlio un’educazione sufficiente e adeguata per una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini e alla sua personalità”.(cassazione n. 3964/14).

Ovvero quella che tecnicamente si chiama PROVA POSITIVA…naturalmente il giudizio di COME È STATO EDUCATO sarà poi lasciato alla sostanziale discrezionalità del GIUDICE.

LE conseguenze civili di un reato possono mettere in ginocchio famiglie intere…MESTIERE DI GENITORE sempre più difficile, ma soprattutto asticella di sorveglianza sempre più alta…PURTROPPO NON È SOLO LA LEGGE CHE CE LO IMPONE…