La Sentenza del Tribunale di Frosinone del 2/11/2023 risponde ad un importante quesito: che danni è possibile richiedere alla ditta appaltatrice, con la quale si è stipulato un contratto di appalto, laddove essa non abbia svolto i lavori nei termini e ciò abbia comportato il venir meno del bonus 110% per sua esclusiva colpa?

Premessa la risoluzione del contratto di appalto, dato che la ditta non aveva iniziato alcun lavoro di quelli pattuiti con grave inadempimento e la condanna alla restituzione dell’acconto corrisposto, il condominio attore aveva richiesto, a titolo risarcitorio, la corresponsione dell’intera somma pari al valore del contratto di appalto.

Dinnanzi a questa pretesa, il Giudice ha sentenziato che “se è vero che la condotta della resistente ha cagionato la decadenza dall’agevolazione prevista dalla legge per i lavori appaltati (ndr 110%), considerato il mancato rispetto della scadenza del 30.9.2022 per l’ultimazione del 30% dei lavori, è altresi vero che il ricorrente non perdeva ogni possibilità di presentare una nuova pratica edilizia usufruendo di correlativi benefici fiscali” giacchè la normativa fiscale dell’epoca dava ancora la possibilità di poter fruire del bonus della detrazione del 90% delle spese sostenute sino al 31/12/2023 per lavori avviati dall’1/1/2023.

In ragione di ciò, dunque, il Giudice liquidava a titolo risarcitorio una somma pari alla differenza minima tra il bonus di cui l’attore avrebbe potuto fruire se la controparte avesse svolto i lavori nei termini, e quello ancora fruibile allo stato della legislazione fiscale vigente nel momento storico attuale.

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