BANCA contro CLIENTE…O CLIENTE contro BANCA????

CARTE DI CREDITO Purtroppo l’angoscia di tutti….è la famigerata clonazione, il furto e trovarsi conti prosciugati.

COSA FARE SE SUCCEDE?

OVVIAMENTE DENUNCIA E BLOCCO DELLA CARTA, ma  può passare del tempo per bloccare il tutto e fare la denuncia….e intanto….il conto si svuota.

EBBENE LA CASSAZIONE con una pronuncia del 26.05.2020 la n.9721 ha ribadito CHE È LA BANCA CHE DEVE PROVARE CHE I SOLDI LI HA PRELEVATI IL CLIENTE..

Questo discende dalla L. 11/2010

UNA LEGGE MOLTO IMPORTANTE CHE RECEPENDO NORMA COMUNITARIA 2007/64/CE  ha stabilito RESPONSABILITÀ delle BANCHE su vari questioni in particolare art. 12 “pone in capo all’istituto di credito l’obbligo di risarcire il correntista truffato il quale risponde personalmente della perdita subita sino a 150 euro. Se l’istituto di credito vuole andare esente da responsabilità deve provare la colpa del cliente.

In sostanza È LA BANCA che deve provare che il fatto sia stato cagionato dalla condotta colposa del danneggiato….piuttosto difficile LA PROVA!!!!!!

COVID E AFFITTO

CASA IN AFFITTO

ATTIVITÀ IN AFFITTO

STUDENTI IN AFFITTO

Il GOVERNO per il momento ha fatto il Decreto CURA ITALIA con interventi economici, e per gli AFFITTI DA PAGARE cosa ha previsto.

RISPOSTE NEGATIVE DA SAPERE

POSSO NON PAGARE O RIDURRE AFFITTO DI CASA? NO

POSSO NON PAGARE O RIDURRE AFFITO NEGOZIO CHIUSO? NO

POSSO NON PAGARE CASA IN AFFITTO DI MIO FIGLIO STUDENTE FUORI SEDE? NO

Al momento l’unico aiuto è relativo al CREDITO IMPOSTA chi ha un’attività e HA PAGATO (ci vuole prova pagamento) il mese di Marzo può recuperare il 60%.

ATTENZIONE NON GLI VIENE RESO, MA COMPENSATO CON EVENTUALI TASSE DA PAGARE

ATTENZIONE NON È AUTOMATICO, MA DEVE ESSERE CHIESTO.

QUINDI SI PUÒ DIVENTARE MOROSI IN QUESTO PERIODO? SI

QUINDI SI PUÒ RICEVERE UN’INTIMAZIONE DI SFRATTO, SI

IL DECRETO CURA ITALIA ha SOLO sospeso l’esecuzione degli sfratti, che già erano in corso.

QUINDI CHE SI PUÒ FARE?

1) trovare accordo con Priorietario, accordo scritto

2) in via estrema, chiedere anche attraverso il Giudice una riduzione del canone

3) Art. 91 del DECRETO è previsto che il CORONAVIRUS è sicuramente CAUSA DI FORZA MAGGIORE che potrebbe giustifica il MIO INADEMPIMENTO; ma questo lo potrà valutare solo un giudice…NON DA SOLI

ABBANDONO DI ANIMALI

……………ABBANDONO DI ANIMALI ………….. è un reato, punito dal nostro CODICE PENALE. ART. 727 che prevede anche l’arresto FINO AD UN ANNO.

MA FORSE non tutti sanno che l’abbandono che integra tale reato, non è soltanto il caso tipico dell’animale fatto scendere dall’auto e lasciato in autostrada o comunque per strada.

Ma si parla di ABBANDONO DI ANIMALI, e quindi del relativo reato, anche per chi lascia il cane in macchina sotto il sole, piuttosto che chiuso in terrazza, piuttosto che in giardino. In pratica PER ABBANDONO DELL’ANIMALE si intendono tutte quelle situazioni in cui l’animale viene privato di accudimento.

Perché è importante sapere questo, per sapere che cosa deve essere fatto in certe situazioni…nelle quali NON SI È PRESENZA SOLO di padroni irresponsabili, MA DI VERI E PROPRI REATI che ci obbligano a reagire, denunciando il fatto alla POLIZIA MUNICIPALE.

Cosi come commette il reato chi non CERCA l’animale scappato…anche questo disinteresse è reato!

Quindi… ABBANDONARE il proprio animale…MALTRATTARLO…MA ANCHE SOLO DISINTERESSARSI..del SUO BENESSERE ….È REATO! Ovvio diverse le sanzioni…ma sempre REATO.

RESPONSABILI DANNI ANIMALI

La Cassazione che ha ribadito un concetto  MOLTO IMPORTANTE e al QUALE PRESTARE MOLTA ATTENZIONE.

Ovvero che responsabili dei cani…non sono soltanto i padroni, ma anche chi li porta a passeggio. “Il fatto di portare a passeggio ogni giorno l’animale dimostra il rapporto di affezione con lo stesso nei confronti del quale sussiste anche un obbligo di custodia” cass. N. 27876/2020.

Il principio non è nuovo, perché lo dice già il nostro Codice Civile ’art. 2052 c.c. prevede che: “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. La persona che “se ne serve” è, di fatto, il detentore.

È importante ricordare anche che in caso di danni, non c’è responsabilità congiunta con anche del proprietario, ma solo di chi se ne occupava. Principi importanti da ricordare, anche a fini assicurativi, ma soprattutto quando si prende in carica l’animale o lo si affida…

LA QUOTA DI LEGITTIMA

IN PRATICA IL VERO VALORE GIURIDICO DELLA FRASE..FACCIO TESTAMENTO…QUANDO MUOIO  LASCIO TUTTO A TE!

Purtroppo, nonostante la BUONA FEDE di chi la pronuncia, la LEGGE NON LO PERMETTE quando;

CHI LO DICE È SPOSATO (anche se separato legalmente)

HA FIGLI

HA GENITORI O NONNI

PERCHÉ? Semplice, perché queste persone…a prescindere dai RAPPORTI tra di loro ( possono odiarsi, non parlarsi da anni…).HANNO DIRITTO ALLA 
             

QUOTA DI LEGITTIMA

Ovvero ad una parte del patrimonio di chi muore, in che misura?

SOLO IL CONIUGE (1/2 del patrimonio)

CONIUGE E UN FIGLI0 (1/3  al coniuge 1/3 al figlio)

CONIUGE E PIÙ FIGLI(1/4 al coniuge 2/4 se la dividono figli)

SOLO FIGLIO (1/2)

SOLO PIÙ FIGLI (2/3)

CONIUGE E GENITORI (1/2 e 1/4)

SOLO GENITORI O NONNI (1/3 ) 

Aggiungo che il coniuge HA ANCHE DIRITTO DI ABITAZIONE DELLA CASA FAMILIARE, anche in caso di separazione.. l’eventuale “assegnazione” diventerebbe diritto di abitazione (mobilia compresa).

PROVVIGIONI AGENZIE IMMOBILIARI

La legge stabilisce che ” il mediatore ha diritto alla provvigione se l’affare è concluso per effetto del suo intervento ” art. 1755 codice civile “.

Il problema è allora quello di capire QUANDO L’AFFARE È CONCLUSO infatti verrebbe di pensare…quando si fa l’atto dal Notaio e si diventa proprietari. NO, la CASSAZIONE è intervenuta spesso ed ha precisato che PER AFFARE CONCLUSO si deve intendere la nascita di un rapporto che faccia nascere obblighi tra le parti. Cass. 21599/18. Questo sta a significare che il diritto alla provvigione nasce anche se vi è stata SOLO  PROPOSTA e ACCETTAZIONE, nasce indiscutibilmente alla firma del CONTRATTO PRELIMINARE, anche se poi per qualche ragione la vendita non dovesse andare a buon fine.

Il ruolo del mediatore è solo quello di mettere in CONTATTO le parti affinché tra le stesse nasca un rapporto obbligatorio. Ed è proprio per tale ragione che è importante chiarire subito il rapporto contrattuale con il mediatore, e non solo sull’entità della provvigione, ma anche  il momento in cui deve essere pagata. Il mandato che si firma all’agenzia immobiliare più dettagli contiene, meno problematiche creerà….trasparenza alla base di ogni rapporto.

VIZI DEL CONTRATTO DI AFFITTO

Indubbiamente la cosa fondamentale quando si affitta è GUARDARE BENE LA CASA, ogni stanza, gli angoli.

CHIEDERE I consumi, anche se a grandi linee, consumi importanti, spesso sono segno che gli impianti ad esempio non funzionano bene.

CHIEDERE I documenti caldaia per verificare che siano regolari i controlli

CHIEDERE anche il regolamento di condominio

SEMBRA VADA TUTTO BENE.. ma una volta entrati vengono fuori magagne…

TIPO quella muffa dietro l’armadio 

OPPURE l’impianto elettrico capriccioso

Etc etc…che fare?

Il VIZIO, il PROBLEMA va subito comunicato con una raccomandata al proprietario, molto semplice, dove gli deve essere esposto  il problema (qualche foto non guasta mai), invitato a verificare per trovare una soluzione. 

NON SUCCEDE NIENTE?  

Quello che NON può essere FATTO autonomamente é SMETTERE di pagare l’affitto o PAGARE MENO.

La legge prevede che in un rapporto contrattuale, se uno non fa quel che gli spetta, l’altro a sua volta può rifiutare. Imbianchino non imbianca, io non pago, imbianca MENO, pago MENO…e così per tutto.(ART. 1460 C.C).

Ma NON AFFITTO perché di fondo la casa c’è e ci abitate. MA se ci sono VIZI, che ricordate si scoprono dopo (SI DICE VIZI OCCULTI, cioè che non si potevano vedere subito) è possibile CHIEDERE LA RISOLUZIONE senza obbligo di preavviso, OPPURE la RIDUZIONE DEL PREZZO, (ART. 1578) ma se in ambedue casi il proprietario non CONCORDA, lo dovete chiedere al GIUDICE. Difatti il proprietario PUÒ ALTRIMENTI SEMPRE FARE LO SFRATTO, O CHIEDERE le somme non pagate.

Il CONSIGLIO in questi casi AGIRE SUBITO e FARSI COMUNQUE SEMPRE ASSISTERE. In modo da fare le scelte giuste…con le CARTE IN REGOLA!!!

AFFITTO E TASSE

Pagare le tasse è un obbligo di legge, dichiarare ciò che si percepisce È UN OBBLIGO DI LEGGE, ma pagare le tasse…anche per quello che non si percepisce? MI RIFERISCO AI CANONI DI LOCAZIONI

Inquilino moroso…che non paga, il danno è doppio, perché non soltanto io non incasso il dovuto…MA SU QUELLE SOMME CI PAGO COMUNQUE LE TASSE.

“art. 26 c.1 del Tuir stabilisce che i redditi fondiari sono imputati indipendentemente dalla loro percezione; non rileva pertanto il canone effettivamente percepito, ma l’ammontare di esso come previsto dal contratto per il periodo d’imposta di riferimento.

Ma sempre l’art.26 del stabilisce inoltre che i redditi da locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del processo giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità Ancora l’art.26 del Tuir ammette, nel caso sopracitato, il riconoscimento di un credito d’imposta pari all’importo delle imposte versate sulle locazioni, ancorché non percepite.

Quindi come avrete capito è FONDAMENTALE ottenere il provvedimento del Giudice che convalida lo sfratto per morosità. Il provvedimento  del Giudice RICORDATE va dato a chi vi presenta le dichiarazioni dei redditi.

Spesso non si chiede subito lo sfratto per morosità…per aiutare l’inqulino, perché non si vuol sembrare…cattivi. in realtà è sbagliato, perché una volta ottenuto il provvedimento di sfratto (e almeno smettete di pagare le tasse)…è possibile comunque dar lo stesso…del tempo, ad esempio aspettando a mandare l’ufficiale giudiziario…Diciamo che si può aiutare ugualmente, senza rimetterci due volte…

CANI IN SPIAGGIA

Difficilmente chi ha un cane non ha dovuto affrontare discussioni in spiaggia…o evitato passeggiate sul bagnoasciuga proprio per non discutere.

In Italia le normative, tra leggi, regolamenti, ordinanze che regolano la materia sono  migliaia segno che il problema esiste, ed è reale.

Una recente sentenza del TAR LAZIO  ha annullato l’ordinanza con il quale il Comune di Latina vietava le spiagge libere ai cani. Buon segno…ma la strada è ancora lunga e purtroppo….è il caso di dirlo..”comune che vai regola che trovi”. 

MA…CI SONO DELLE REGOLE DI BASE CHE VALGONO PER TUTTO IL TERRITORIO E CHE DOBBIAMO CONOSCERE…per non subire ingiusti SOPRUSI

1)  i cani, accompagnati dal padrone, non possono essere cacciati da una spiaggia pubblica, o dalla battigia, se non ci sono divieti esposti in maniera chiara

2) SOLO CAPITANERIA DI PORTO E POLIZIA MUNICIPALE vi possono far allontare MOSTRANDO E NON SOLO CITANDO Ordinanza del SINDACO,  in modo da poterla leggere verificare che sia firmata dal sindaco, da un assessore o da un delegato, e pubblicata sull’albo pretorio. Inoltre, alcuni divieti sono parziali, validi cioè solo in alcuni momenti della giornata e in certi giorni della settimana, quindi conoscerne esattamente le condizioni è fondamentale.

Se IL VIGILE si rifiuta, farsi dare numero di matricola e inviare un esposto.

Naturalmente se poi L’ordinanza, non fosse comunque esposta, con numero e scadenza, in caso di multa, si può far ricorso al Giudice di pace. SE NON VI TORNA QUALCOSA SUL VERBALE DICHIARATE CHE LO CONTESTATE E NON FIRMATELO!

BAGNINI, GESTORI DI STABILIMENTI, NON HANNO ALCUN POTERE DI FARVI ALLONTANARE DALLA BATTIGIA!!!!!

Naturalmente il padrone ha obblighi, guinzaglio, palettina, sacchettini, e acqua per la pipì!!

Quindi informatevi, siate rispettosi…ma non sottostante ad ABUSI DI POTERE , IMPOSIZIONI E DIVIETI, senza la certezza che siano corretti e correttamente applicati..da CHI DI DOVERE…!!!!!!

EVENTI ESTIVI

Sentenza della Cassazione che sarà bene conoscere…in previsione dei concerti o comunque DI  EVENTI all’aperto TIPICI DEI PERIODI ESTIVI.

CHE SUCCEDE SE PIOVE?

Si possono verificare varie ipotesi.

PIOGGIA CHE ANNULLA SUBITO l’evento essendo impossibile che si tenga. Ebbene in questo caso L’UTENTE HA DIRITTO AD OTTENERE il RIMBORSO integrale del prezzo, e ciò a prescindere che venga individuata altra data. QUESTA SARÀ UNA SCELTA dell’utente!

Non valgono in tal senso le clausole scritte dietro il biglietto.

E SE PIOVE DURANTE L’EVENTO?

La soluzione arriva dalla CASSAZIONE  con la decisione n. 8766/19  ha stabilito non solo l’obbligo di rimborso del prezzo, ma addirittura INTEGRALE se si tratta di un evento unico.

Il caso rigurdava la rappresentazione della CARMEN interrotta dopo il primo atto, per un forte acquazzone. Per i Giudici della CASSAZIONE é irrilevante che l’evento fosse già  iniziato, ai fini del rimborso, (mentre nelle condizioni riportate sul biglietto era escluso il rimborso se evento iniziato). Ma la CASSAZIONE ha anche stabilito che il rimborso avrebbe dovuto essere integrale NON PARZIALE perché la rappresentazione di un’opera lirica deve essere intesa nella Sua unicità.

Attraverso un ragionamento al contrario, nel caso di un concerto, ad esempio, il rimborso dovrà essere proporzionato solo alla parte di canzoni non godute…