CODICE ROSSO L. 69/2019

Credo che tutti abbiamo sentito parlare della SOSPENSIONE CONDIZIONALE della pena. In pratica chi ha una condanna non superiore a 2 anni può ottenere questo beneficio.

Ebbene nel caso di reati che rientrano nel Codice Rosso, e quindi anche l’art. 572 che  ovvero maltrattamenti in famiglia, oppure lo stalking, la sospensione È subordinata ad un percorso del condannato, con oneri a suo carico,  presso centri o enti specializzati che si occupano di percorsi psicologici, e di recupero, per queste tipologie di reati (art. 165 cpp). Un percorso che viene controllato dal Giudice  che nella sentenza indica anche le tempistiche.

Una scelta importante per non vanificare un percorso processuale, sempre comunque doloroso, una condanna purtroppo da sola spesso non basta a fermare!

Questo deve sempre più convincere che il SILENZIO non è mai la SOLUZIONE.

ABBONAMENTI PALESTRA

IL DL 41/2021 meglio conosciuto come decreto sostegni all’art 36 ter stabilisce che per gli abbonamenti non usati e a prescindere dalla durata il gestore può:

1) riconoscere il rimborso per l’ abbonamento non utilizzato (non è più previsto un termine di decadenza per chiederlo, ne forme particolari basta anche una mail)

2) oppure riconoscere un voucher da utilizzare entro 6 mesi dalla fine della pandemia (al momento fissata al 31 luglio 2021)

3) oppure(dove possibile) offrire  lezioni a distanza.

Credo che in questa situazione di grave crisi, la collaborazione e ragionevolezza sia l’unico modo per provare ad uscire..tutti insieme. 

CUSTODIA

La Cassazione è tornata sul tema e con la sentenza n. 14189/2021 ha ribadito che il reato previsto dall’art 672 cp ovvero malgoverno dell’animale per omessa custodia può essere contestato anche a chi l’animale ce l’ha in custodia pur non essendone proprietario.

Ovvero che responsabili dei cani…non sono soltanto i padroni, ma anche chi li porta a passeggio. “Il fatto di portare a passeggio ogni giorno l’animale dimostra il rapporto di affezione con lo stesso nei confronti del quale sussiste anche un obbligo di custodia” cass. N. 27876/2020.

Il principio non è nuovo, perché lo dice già il nostro Codice Civile ’art. 2052 c.c. prevede che: “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. La persona che “se ne serve” è, di fatto, il detentore.

È importante ricordare anche che in caso di danni, non c’è responsabilità congiunta con anche del proprietario, ma solo di chi se ne occupava. Principi importanti da ricordare, anche a fini assicurativi, ma soprattutto quando si prende in carica l’animale o lo si affida…SPESSO VI SONO POST DI OFFERTE DI DOGSITTER, bene conoscere le regole e la legge.

CONVIVENZA CIVILE

Sembra molto romantico, ma in realtà l’amore e la legge non sempre si conciliano.La scelta di COME VIVERE UN RAPPORTO D’AMORE fa purtroppo ANCORA OGGI la differenza.

Molto dipende dalla Nostra Costituzione laddove tutela LA FAMIGLIA…fondata SUL MATRIMONIO (art.29). Negli anni lunghissime battaglie, per il riconoscimento delle COPPIE DI FATTO, delle CONVIVENZE.

PASSI NE SONO STATI FATTI, anche se SI DEVE ARRIVARE AL 1993 perché la CASSAZIONE affermi in sostanza che le CONVIVENZE MORE UXORIO (in pratica vivere insieme senza essere sposati) non contrasta con il BUON COSTUME, ORDINE PUBBLICO E NORME IMPETATIVE, E QUINDI da li inizia il percorso per il riconoscimento di alcuni diritti. Si arriva al 2016 LEGGE CIRINNA’, che tuttavia in prima battuta PERMETTE alle coppie omosessuali di UNIRSI CIVILMENTE  ed equipara in tal caso siffatta unione, in tutto e per tutto al matrimonio.

Mentre  per i CONVIVENTI DI FATTO, esiste il CONTRATTO DI CONVIVENZA, importante passo avanti per dare dignità a questo tipo di unioni riconoscendo certi diritti…MA ALTRI IMPORTANTISSIMI NE RESTANO FUORI…AD ESEMPIO PENSIONE DI REVERSIBILITÀ E DIRITTI SUCCESSORI, NE’ ASSEGNO DI MANTENIMENTO  nel caso in cui l’amore…finisca.

MOBBING FAMILIARE

Per MOBBING si intendono tutti quei comportamenti vessatori, provocatori, denigratori.

Le sopraffazioni, umiliazioni, l’isolamento. Insomma tutte quelle situazioni (che qui ho semplificato)che portano a grave stress il soggetto che li subisce, spesso rendendo insostenibile la situazione.

ATTENZIONE PERÒ IL MOBBING non è reato. Ed è proprio questo che lo rende così insidioso, difficile da dimostrare. La “bravura” di chi lo esercita è proprio quella di non “scivolare” nel penale.

Ma ANCHE SE NON È UN REATO è un COMPORTAMENTO ILLECITO CHE PERMETTE A CHI LO SUBISCE  di chiedere il risarcimento del danno.

Era l’anno 2000 quando la CORTE D’APPELLO DI TORINO introduceva,  praticamente per la prima volta, il MOBBING nell’ambito familiare. Il continuo “svalutare” la moglie con amici e parenti, la non “cooperazione” del marito, il non prendere in considerazione le scelte e le volontà della moglie etc ,hanno fatto si che i GIUDICI ADDEBITASSERO al marito la SEPARAZIONE.

Un passo importante, seguito negli anni anche dalla Cassazione che nel 2017 con ordinanza.21296 ha sancito il MOBBING FAMILIARE in un caso di un marito, i cui comportamenti avevano indotto la moglie ad andarsene.

Il fenomeno ha un suo riconoscimento, questo è importante, perché oltre ai reati veri e propri, esistono forme di PREVARICAZIONE che portanol’altro a perdere prima di tutto la propria AUTOSTIMA, e i danni spesso sono più profondi e indelebili di uno schiaffo, in un ambito, la famiglia dove LA PARITÀ NON DOVREBBE MAI ESSERE MESSA IN DISCUSSIONE.

La strada è lunga…ma almeno è stata aperta.

AFFITTO CON RISCATTO e RENT TO BUY

precisando subito che ormai i termini sono usati  come sinonimi, ma in realtà si tratterebbe di due tipologie di contratto diverse, tanto è vero che l’affitto con riscatto era già previsto nel nostro ordinamento, mentre il Rent to buy è stato introdotto solo nel 2014 e ci arriva dai territori anglossassoni. Tuttavia oggi la formula usata è quella del Rent To Buy, ritenuto che abbia maggiori tutele.

IL contratto di rent to buy  permette di entrare subito nel possesso dell’immobile, stabilendo subito il prezzo di vendita dell’immobile, viene quindi concordato un canone mensile, formato una parte dal godimento dell’immobile (come se fosse l’affitto) una parte come acconto sul prezzo finale, viene stabilita una durata (massimo però 10 anni) decorsa la quale l’inquilino/acquirente decide se comprare (CIOE’ RISCATTARE O MENO L’IMMOBILE) se lo fa , dal prezzo finale vengono scalati gli acconti mese mese pagati e fatto il rogito. Se decide di non comprare più, naturalmente perde la parte di canone che era destinata al godimento dell’immobile, ma ha diritto a vedersi restituite le somme che erano come acconto sul prezzo finale dal proprietario, chiaramente deve restituire l’immobile. Visto che la scelta se comprare oppure no è solo dell’acquirente/inquilino, è possibile anche prevedere una sorta di risarcimento per il proprietario che pensava di aver venduto e invece gli ritorna l’immobile, ad esempio concordando che la somma data in acconto sul prezzo, viene poi restituita solo in parte.

Importantissimo, questo contratto viene trascritto in conservatoria e questo impedisce esecuzioni sull’immobile, impedisce pignoramenti, perché comunque è come se fosse già promesso in vendita. Naturalmente per le spese straordinarie, manutenzione , tasse, il regime salvo accordi diversi, è sempre quello che vige nei contratti di locazione, atteso che proprietario, rimane comunque il locatore/venditore.

PROPOSTA DI ACQUISTO

In genere le agenzie hanno sempre facsimili prestampati, ma ricordate che le informazioni le dovete dare VOI, le VS esigenze, tempistiche, problematiche le dovete dire VOI. E pretendere che vengano riportate anche sulla proposta.

La PROPOSTA può essere  revocata fin quando il VENDITORE non ne ha preso conoscenza. Quindi in pratica se fate una proposta la lasciate in agenzia e poi CAMBIATE idea, ma l’agente immobiliare l’ha già mandata al VENDITORE dove sperare che non venga accettata. Perché in caso contrario, perderete la caparra, ovvero quella somma che viene fatta depositare a dimostrazione della serietà della VS intenzione di comprare.

Ecco perché LA PROPOSTA non è solo un modo per “tastare” il terreno, ma un atto che può vincolare e far perdere soldi. Non solo ma ricordate che quel che proponete rimane fermo, OFFERTA PREZZO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E TEMPI.

Ma soprattutto è importante se deve essere preso un mutuo che la proposta riporti la dicitura SALVO ACCETTAZIONE DI MUTUO. Non può essere detto in un secondo momento. Cosi come scritto a chiare lettere che il venditore dovrà garantire conformità urbanistiche e catastali.

Quando nella proposta è inserito un termine, si ritiene che la stessa SIA IRREVOCABILE anche per il compratore fino alla scadenza del termine. A questo tipo di proposta va fatta attenzione perché non può essere ritirata a prescindere che sia stata o meno inviata al compratore.

Ricordate inoltre che “cambiare idea” senza motivazioni che sono state fatte presenti oltre a farvi perdere la caparra può obbligare a pagare anche le provvigioni all’agenzia immobiliare.

Aspetto importantissimo la proposta deve essere accettata così come l’avete scritta Voi.. se il venditore cambia anche solo una data, l’acquirente non ha più alcun vincolo. 

RUOLO DEI FIGLI

I figli sono i protagonisti, involontari, delle separazioni dei genitori. Ma sono realmente obbligati solo a SUBIRE LE SCELTE DEGLI ADULTI?

NO!

La CASSAZIONE con ordinanza 1785/2020 ribadisce il DIRITTO DEL MINORE ad essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano. Non è certo una novità.

L’art. 12 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con L. n. 176/91, statuisce: il diritto del bambino capace di discernimento di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo riguarda.

Il nostro legislatore lo ha stabilito ad esempio all’art. 315-bis c.c., c. 3, introdotto dalla L. 219/2012 per il minore che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore, purché capace di discernimento.

Purtroppo spesso questo DIRITTO del minore viene ignorato, disatteso..talvolta gli stessi genitori, più per paura (chissà cosa va a raccontare al Giudice) si nascondono dietro l’alibi dello STRESS del figlio di parlare con il Giudice…di “portarlo in Tribunale”. Forse anche qui dovrebbe essere il minore a decidere.

E se il minore vuol dire la SUA, il GIUDICE ha l’obbligo di ascoltarlo. E badate bene questo ascolto deve farlo il Giudice, non delegarlo ad altri consulenti. Questo lo ha precisato la CASSAZIONE già nel 2018 ASCOLTO DIRETTO. Certo il Giudice dovrà essere capace di capire la “genuinità” delle dichiarazioni, ma dall’altra parte spetterà al medesimo GIUDICE decidere le sorti di quella famiglia, più elementi avrà meglio sarà.

ISTRUZIONE PARENTALE

È possibile?

SI

Devo avere un’abilitazione particolare?

NO

Il diritto allo studio trova la disciplina legislativa negli art. 30 e 34 della nostra Costituzione e nelle leggi dello stato.

I genitori possono farlo direttamente o avvalersi anche di terze persone, devono fare una dichiarazione al dirigente della scuola più vicina, il quale ha il compito di vigilare.

L’alunno deve sostenere un esame a fine anno per verificare che abbia acquisito le competenze necessarie, e passare all’anno successivo.

La legge richiede che i genitori certifichino capacità tecniche ed economiche, non ci sono parametri specifici, né titoli di studi o redditi minimi. I genitori devono solo autocertificare le proprie conoscenze, oppure anche quelle di parenti, amici professori privati. Possono essere conoscenze lavorative, corsi di formazione etc. Normativa di riferimento DL 297/1994; DL 76/2005; DL 62/2017.

Considerate che le statistiche anti covid parlavano di circa 1000 studenti all’anno.

GRATUITO PATROCINIO

TUTELARE I PROPRI DIRITTI è un principio garantito dalla NOSTRA COSTITUZIONE

ECCO PERCHÉ ESISTE IL GRATUITO PATROCINIO, ovvero quel meccanismo grazie al quale, l’AVVOCATO te lo paga lo STATO

LIMITI DI REDDITO: reddito annuo imponibile non superiore ad €. 11.493,82. In sede civile si sommano i redditi di conviventi, in sede penale vi è solo un aumento.

Ci sono però materie nelle quali non vi sono limiti di redditi MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA e TUTTI I RESTI CMQ DI NATURA SESSUALE.

PER QUALI CAUSE SI PUÒ CHIEDERE in pratica per qualunque contenzioso in sede civile dalla lite condominiale, all’eredità, divorzi, separazioni…

In sede penale sia come imputato che persona offesa

TUTTI GLI AVVOCATI POSSONO FARLO?

No, ci sono le liste presso l’Ordine degli Avvocati.

Attenzione, perché le false dichiarazioni circa i propri redditi, comportano REATO. Cosi come essere ammessi al gratuito patrocinio NON È UN BENEFICIO…PER SEMPRE.

Come cambiano i propri redditi…va comunicato SUBITO! Ecco perché va fatta attenzione.

SI, EVENTUALE ASSEGNO DI MANTENIMENTO RIENTRA COMPUTO DEI REDDITI, se per il coniuge. NON CI RIENTRA se per i figli.