VIOLENZA DOMESTICA

La Violenza Domenistica non è una spinta o un’aggressione verbale, quelli sono: lesioni, percosse, minacce….

La Violenza Domestica è una SITUAZIONE che si crea con il tempo, diventa una condizione di vita, addirittura talvolta un’abitudine, qualcuno pensa: “debba essere cosi”, qualcun altro pensa sempre: “passerà”, altri si sentono in trappola senza via d’uscita.

Poi arriva la botta, quella che non puoi nascondere, devi curare; oppure vengono minacciati i figli. Lo strattone al figlio vale molto di più dei lividi coperti.

E allora FORSE arriva la reazione, allora FORSE la decisione che non si può andare avanti così. È già molto tardi, ma è qualcosa.

Cosa si può fare VOLENDO ? (e non a caso uso questo termine), si può fare molto. Ma con convinzione, con la VOLONTÀ di non VOLER mai più accettare alcun tipo di violenza, minaccia, paura.

RIMEDI:

La querela è la prima che viene in mente, ma talvolta è quella che più fa paura, più angoscia, e della quale ci si fida anche meno, per via dei tempi…

Ma esiste dal 2001 anche una tutela civile che permette di ottenere comunque provvedimenti diretti ad allontanare il soggetto violento dall’ambito familiare. È l’art. 342 bis codice civile. Il Giudice civile su istanza della parte, se ravvisa pericolo all’integrità fisica o morale, può adottare gli ordini di protezione necessari. Anche l’allontanamento dalla famiglia. Un rimedio importante naturalmente da affrontare però con la consapevolezza che indietro è anche possibile tornare, ma non IGNORANDO il problema. Bensì AFFRONTANDOLO. Qualunque prezzo sarà sempre più basso rispetto a vivere nella paura o peggio ancora, rischiare la propria vita e quella dei propri figli.

DIFFERENTI TIPI DI VIOLENZE

MARITI, PADRI, FIDANZATI, ormai la cronaca è giornaliera, la VIOLENZA DOMESTICA è una piaga. Ma la VIOLENZA FISICA, non è mai un gesto improvviso, se non in casi rarissimi. È il risultato di ANNI di violenze, subite troppo spesso in silenzio, è il risultato di altre forme di VIOLENZA, tollerate, sottovalutate, spesso neppure comprese subito.

VIOLENZA PSICOLOGICA

VIOLENZA ECONOMICA

Sono queste le prime forme da combattere per prevenire, mai accettare quello che è il vero significato della parola VIOLENZA

“Con il termine violenza si intende un atto volontario, esercitato da un soggetto su un altro, in modo da determinarlo ad agire contro la sua volontà. Etimologicamente: “che vìola”, ciò che oltrepassa il limite della volontà altrui.”

NON ACCETTARE MAI CHE NESSUNO OLTREPASSI LA NOSTRA VOLONTÀ, QUALUNQUE ESSA SIA, QUESTO È IL PRIMO VERO PASSO PER COMBATTERE LA VIOLENZA.

LE LEGGI ESISTONO, PERÒ TROPPO SPESSO L’AIUTO È CHIESTO TROPPO TARDI, O IN MODO SBAGLIATO. La denuncia non sempre è il rimedio più efficace, è spesso si ha paura di presentarla, per mille motivi.

La legge15 ottobre 2013, n. 119“disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere..” ha previsto, all’art. 3, che quando venga segnalato un fattoriconducibile  nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all’ammonimento dell’autore del fatto”.

Pertanto  il primo passo può essere fatto senza depositare un atto di querela(denuncia) e quindi senza far partire un ingranaggio che poi non si può fermare.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR), IN CASO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO.

EX moglie SEPARATA percepisce per sé stessa assegno di mantenimento, ex marito va in pensione, o semplicemente cambia lavoro, o viene licenziato. Gli viene quindi liquidato il TFR, la ex moglie ha diritto ad una quota? 
                          NO

Ex moglie DIVORZIATA che percepisce per sé assegno divorzile?
                          SI

Di quanto ha diritto?

HA DIRITTO AL 40% DELLA SOMMA A TITOLO DI TFR MATURATA durante il periodo di matrimonio, e durante la separazione. In pratica fino alla data del divorzio. Mentre non avrà alcuna percentuale sulla somma a titolo di TFR maturata dal divorzio in poi.

Quindi da un lato converrebbe non divorziare frettolosamente quando si percepisce un assegno personale (ricordate stiamo parlando di assegno per moglie, non quello per i figli), perché aumenta il 40%, dall’altro però ATTENZIONE perché si ha diritto al 40% solo se si è divorziati, BASTA SIA STATO DEPOSITATO il ricorso, non importa la SENTENZA, prima che sia maturato il diritto dell’ex al TFR.

RESIDENZA, DOMICILIO, DIMORE E ART. 43 CODICE CIVILE

RESIDENZA: luogo dove si dimora abitualmente (è una situazione di fatto). Deve risultare in Comune perché in base alla residenza..si vota, si individua scuola, medico etc. Se si cambia si deve dichiarare

DOMICILIO: luogo dove si stabilisce la sede principale dei propri affari e interessi, è una situazione di diritto. Non è necessario che fisicamente ci stia..a differenza della residenza

DIMORA: non è espressamente prevista dalla legge, ma fa riferimento ad un periodo temporaneo in cui si vive da un’altra parte (durante vacanze, un periodo dai parenti, alberghi)

LA RESIDENZA VA DICHIARATA IN COMUNE

DOMICILIO E DIMORA NO. 

CONVIVENZE

ed in particolari quando finiscono…si possono recuperare SOMME date al partner durante la convivenza?

La risposta è ASSOLUTAMENTE AFFERMATIVA, RELATIVAMENTE ALLE SOMME CHE SONO STATE CORRISPOSTE MA CHE NON ERANO STRETTAMENTE NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE.

La Cassazione anche con una pronuncia di questi giorni n. 11303/2020 ha ribadito  “il principio secondo cui il convivente che, durante la relazione di fatto, accetta somme sproporzionate e non adeguate alle condizioni della famiglia di fatto, integra con la sua condotta la fattispecie dell’ingiustificato arricchimento”.

Quindi quando la CONVIVENZA finisce…è giusto fare anche i conti…economici. PURTROPPO in un rapporto oltre ad un grande dispendio di risorse “emotive”, vi è spesso anche quello economico. Ebbene il primo non si può recuperare il secondo PARLIAMONE!!!!!! Anche se non eravamo sposati.

NUOVA CONVIVENZA SEZIONE UNITE N. 32198/2021

La Cassazione il 5 novembre a Sezioni Unite n. 32198/21 ha ribadito che la nuova convivenza NON FA VENIRE MENO L’ASSEGNO DI DIVORZIO.

La Cassazione ha infatti ricordato che l’assegno DIVORZILE a differenza di quello di mantenimento della separazione, ha una duplice funzione (che spesso si dimentica).

1) come aiuto al coniuge più debole aspetto ASSISTENZIALE

2) come compensazione per il contributo che il coniuge ha dato durante il matrimonio, per i sacrifici, le rinunce…ASPETTO COMPENSATIVO

Quindi se la nuova convivenza POTREBBE, SE DEL CASO, fare venire l’esigenza ASSISTENZIALE non fa venir meno l’aspetto COMPENSATIVO. Chiaramente la nuova convivenza può influire, può modificare l’importo….ma di sicuro non crea un’automatica cessazione dello stesso.

RICORDIAMO A COSA SERVE L’ASSEGNO DIVORZIO!!!

ASSEGNO DIVORZILE

Nel 2018 con la sentenza n. 18287  é  stato recuperato  il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, che era stato definitivamente abbandonato nel 2017…ma con una diversa valutazione, soprattutto affiancato da altri parametri, ad esempio l’importanza dell’apporto dato alla famiglia..In pratica, ad esempio se una moglie non ha mai lavorato o lavorato part-time per accudire figli….casa..etc….e oggi ha una condizione economica diversa dal marito, IL GIUDICE LA DEVE  riequilibrare.

E quindi come si determina l’assegno? Prima di tutto il Giudice deve comparare le condizione economiche-patrimoniali delle parti. Quindi non solo stipendi…ma beni immobili, mobili, investimenti..etc..Se verifica l’inadeguatezza delle capacità economiche di chi chiede l’assegno, andrà a valutare appunto l’apporto ed il contributo dato negli anni alla famiglia, la durata del matrimonio, le potenzialità professionali di chi chiede l’assegno, per avere un quadro completo.

Naturalmente si tratta di linee guida, starà al Giudice valutare caso per caso, di sicuro la CASSAZIONE ha voluto dare maggior rilievo a principi costituzionalmente affermati, come il principio di uguaglianza più sostanziale che formale (art.3)..o semplicemente Articolo 29 “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare” Principi…che non devono sparire con la FINE del matrimonio…MA SOPRATTUTTO, A MIO AVVISO, riconoscere FINALMENTE, che OCCUPARSI della famiglia É UN INVESTIMENTO….è un grande traguardo….!

Ricordo ha natura e presupposti diversi DELL’ASSEGNO in fase di separazione

L’ASSEGNO DIVORZILE tra i vari presupposti ed elementi che devono essere valutati vi è la DURATA DEL MATRIMONIO. Orbene la Cassazione A SEZIONI UNITE ha stabilito con una recente sentenza, la n. 35485/2023 che deve essere calcolato anche il periodo di convivenza che vi è stato prima del matrimonio. Ormai è abbastanza normale che una coppia prima di sposarsi conviva, talvolta anche per anni. In genere durante questo periodo la coppia si è consolidata e soprattutto si sono consolidati i ruoli domestici, capaci di creare quegli “scompensi” che poi verranno valutati in sede di divorzio.

Ebbene questo periodo deve essere calcolato. 

È una decisione importantissima, perché da rilevanza ad una situazione di fatto, la convivenza, che purtroppo ancora in Italia è ben poco tutelata. Ma almeno quando è seguita dal matrimonio le deve essere riconosciuto un effetto giuridico.

CASA CONIUGALE DI PROPRIETÀ DEI SUOCERI che succede in caso di separazione?

Capita che la “coppia” possa beneficiare della casa dei suoceri, spesso per non pagare affitti o mutui, talvolta per comodità di essere vicini ed avere aiuto per i figli. In genere non viene fatto alcun foglio scritto…alcun contratto. E quindi si intende che si tratti di UN COMODATO GRATUITO SENZA SCADENZA 

Ebbene che succede se poi la coppia si separa? Che succede se, come è di fatto la prassi/regola la ” casa coniugale viene assegnata alla  mamma e figli” MA la casa è dei suoceri? Quest’ultimi posso riavere la casa di loro proprietà? 

LA RISPOSTA È NEGATIVA, infatti la possibilità a suo tempo data alla coppia di abitare gratuitamente l’immobile, è interpretato come volontà di far fronte ai bisogni della famiglia. E quindi fintanto permangono questi, la casa deve essere lasciata nella disponibilità di mamma e dei figli. In tal senso ci sono Sentenze della Cassazione, che prendono le mosse dalle SEZIONI UNITE del 2004.

Quanto sopra detto vale anche per le famiglie di fatto, così come, si badi bene, deve trovare applicazione il principio che se il coniuge separato si rifà una vita anche il nuovo compagno può abitare in quella casa…a meno che ciò non comporti un pregiudizio per i figli.

Talvolta l’orgoglio impedisce di tutelare i propri diritti, vorrei che fosse chiaro, che non viene REGALATO alcunché, ma è la legge che stabilisce tutto ciò SOLO PER TUTELARE I FIGLI. 

ASSEGNO DI MANTENIMENTO MANCATO PAGAMENTO

CHE FARE?

Naturalmente per le somme maturate le consuete azioni di recupero del credito. Precetto, e poi pignoramento di conti.correnti, immobili, o stipendi. Purtroppo SPESSO non si procede, perché lo spettro delle spese legali è dietro l’angolo. “Avvocato…già non mi paga, come faccio ad anticipare i soldi per fare il recupero?” Frase spesso sentita, e assolutamente comprensibile.

Come in tutte le cose, talvolta prevenire è meglio che curare…

COME SI PUÒ PREVENIRE UN MARITO INADEMPIENTE?

Possibile laddove vi siano terzi obbligati a pagamenti periodici, a favore del marito.As esempio il DATORE DI LAVORO  PUBBLICO O PRIVATO, INPS in caso di pensione, o ad esempio canoni di locazioni.

Nei casi di separazione, l’art. 156 c.c. 6 co. prevede espressamente che ” in caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può …ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto”. Tale disposizione è applicabile sia a seguito di separazione giudiziale che consensuale: 

NEI CASI DI DIVORZIO INVECE NON SERVE PASSARE DAL GIUDICE la disciplina è contenuta nell’art. 8, legge sul divorzio – legge n. 898/1970, il quale dispone che “il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l’invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente”;

IN PRATICA in caso di Assegno divorzile si chiede direttamente al terzo di pagare..BASTA L’AVVOCATO.

Se si tratta di.assegno in fase di separazione SERVE ORDINE DEL GIUDICE. 

DIFFERENZA SOSTANZIALE, NEL PRIMO CASO SI PUÒ OTTENERE SOLO IL.50% dell’importo dell’assegno da parte del terzo. In caso di separazione, il terzo paga tutto!!!

TEMPI PER DIVORZIARE

Tempi per divorziare Dal 2015 il tempo per divorziare di è notevolmente accorciato. In caso di separazione consensuale a 6 MESI in caso di separazione giudiziale DOPO 1 ANNO. Prima CI volevano 3 ANNI.

Quindi tutto più veloce. Vorrei però ricordare che con il DIVORZIO SI HA LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO.

In sostanza da separate…si hanno sempre diritti ereditari, diritti sulla pensione di reversibilità….(mentre con il DIVORZIO solo se si gode di assegno divorzile) peraltro una cassazione del 2015 ribadisce che anche in caso di separazione con addebito la pensione di reversibilità può essere riconosciuta.

QUINDI LA SCELTA DI PROCEDERE AL DIVORZIO….deve essere ben ponderata. Fermo restando che chi dei due chiede il DIVORZIO AVRÀ SEMPRE DIRITTO ad ottenerlo, se è trascorso il termine di legge.