ESTRATTI CONTO BANCARI

L’art. 473 bis n. 12 IMPONE, quando si procede con SEPARAZIONE/DIVORZIO/MODIFICHE CONDIZIONI/MANTENIMENTO FIGLI NATURALI, la produzione degli estratti conto bancari (movimenti) degli ultimi 3 anni.

Orbene, tale obbligo riguarda anche i CONTI COINTESTATI con terze persone estranee al giudizio.

I movimenti di un conto corrente raccontano la vita di una persona, le abitudini, dove e come spende i SUOI soldi.

È bene quindi, avere quest’informazione per fare scelte giuste e consapevoli.

Anche aprire un conto corrente può non essere più un FATTO PRIVATO!

Questa normativa ha suscitato e suscita molte problematiche, ma purtroppo al momento, pur auspicando un intervento normativo che metta dei limiti, funziona così. Prevale l’interesse tutelato nel giudizio, alla privacy.

DONAZIONI IN VITA

Spesso abbiamo parlato di eredità; oggi vi parlo di una modifica normativa, a dire il vero già anticipata dalla Cassazione nel 2020.

Ma che oggi è legge.

Prima del 2020 le donazioni che venivano fatte in vita, dopo la morte venivano comunque calcolate ai fini dell’imposta di successione, si chiamava COARCEVO DONATIVO

Dal 2020 una pronuncia della Corte di Cassazione aveva già stabilito che le donazioni in vita non dovevano più concorrere al calcolo dell’imposta.

Tuttavia la Cassazione si sa che in Italia non fa legge, ma precedente…e può cambiare opinione, anche se l’agenzia delle entrate con una circolare già si era adeguata alla Cassazione nel 2023.

Orbene da gennaio 2025 è invece la legge a stabilire questo principio.

Difatti con il dgls 139/2024 ha abolito definitivamente il comma 4 dell’art. 8 del Testo Unico in materia di successioni, abolendo definitivamente il coarcevo normativo.

ATTENZIONE però le donazioni in vita non si calcola a fini fiscali, ma si continueranno a calcolare per la quota di legittima. In pratica saranno sempre considerate…un anticipo di eredità 

UNASCA

𝗢𝗚𝗚𝗜 𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗔 𝗟𝗘𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗦𝗨 𝗢𝗠𝗜𝗖𝗜𝗗𝗜𝗢 𝗦𝗧𝗥𝗔𝗗𝗔𝗟𝗘 𝗘 𝗥𝗘𝗦𝗣𝗢𝗡𝗦𝗔𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗔̀’  𝗜𝗡 𝗖𝗢𝗟𝗟𝗔𝗕𝗢𝗥𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗖𝗢𝗡 UNASCA (l’Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica).

Questa iniziativa è stata resa possibile  grazie al lavoro del nostro pool di legali e dal protocollo d’intesa tra le due organizzazioni, con l’obbiettivo di sensibilizzare i conducenti professionali sulle normative riguardanti l’omicidio stradale e le lesioni personali stradali aggravate, nonché a promuovere la consapevolezza dei rischi e delle responsabilità connesse alla professione.

Il primo intervento si è svolto presso l’Autoscuola Casma di Scandicci, nell’ambito dei corsi di formazione iniziale e periodica per il conseguimento della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC). Nei prossimi giorni, sono previsti ulteriori incontri in altri corsi nella provincia di Firenze. Questa è la prima di una serie di iniziative rivolte a diversi utenti della strada, tra cui istruttori di autoscuola, autisti professionali, persone over 65 e studenti delle scuole.

Questa collaborazione rappresenta un passo significativo verso una maggiore consapevolezza e responsabilità nella guida, con l’obiettivo di ridurre il numero di incidenti stradali e le loro tragiche conseguenze.

REGOLAMENTO DI CONDOMINIO B&B

Tema controverso quello dei B&B all’interno dei condomini. Da una parte, il diritto del proprietario ad usare la proprietà come vuole, anche sfruttandola per metterla a reddito. Dall’altra parte, gli altri condomini che spesso subiscono la presenza di un B&B, il che significa: via vai di persone, estranei, ascensori usati come montacarichi a tutte le ore del giorno e della notte e soprattutto i rumori dei turisti che giustamente, essendo in ferie, si divertono.

È possibile vietarlo?

Sì, è possibile attraverso il REGOLAMENTO DI CONDOMINIO, la Cassazione lo ha ribadito in una recente pronuncia, la n. 2770/25.

MA SE QUALCUNO COMPRA oppure AFFITTA anche ai “nuovi” è opponibile il regolamento di CONDOMINIO?

SI ad una condizione, che il regolamento sia trascritto e che la nota di trascrizione sia ben fatta, ovvero indichi chiaramente i divieti. In questo modo tutti coloro CHE ARRIVANO DOPO, sia che comprino sia che prendano in affitto, saranno obbligati a rispettare il REGOLAMENTO anche se non lo hanno firmato.

Al tempo stesso, se il REGOLAMENTO non è trascritto oppure trascritto genericamente, NON È OPPONIBILE.

La legittimazione a farlo rispettare ricade sull’amministratore di CONDOMINIO che non ha bisogno di essere AUTORIZZATO dall’assemblea e può fare causa direttamente (come nel caso della Cassazione n. 2770) al Conduttore, perché quando ha firmato il contratto di locazione ha “ereditato” l’obbligo di rispettare tutte le servitù passive e attive.

LA LIMITAZIONE DELL’ USO DELLA PROPRIETÀ PRIVATA, accettata a suo tempo dai condomini, è UNA SERVITÙ RECIPROCA.

DANNO DA VACANZA ROVINATA

Con la sentenza n. 20941 del 26.07.2024 la Cassazione è tornata sull’argomento analizzando un caso di un importante ritardo aereo (di ben 58 ore). I passeggeri avevano fatto causa e vinto in primo grado. La compagnia aveva fatto appello affermando che il ritardo era stato causato dal maltempo. La Corte d’appello aveva confermato la responsabilità della compagnia aerea (anche per come erano stati trattati i passeggeri a terra), MA AVEVA NEGATO I RISARCIMENTI a chi non aveva dato COMPIUTA PROVA del danno subito.

È intervenuta la CASSAZIONE che, pur ribadendo il diritto dei passeggeri ad essere risarciti, ha specificato che il danno doveva essere provato. In pratica sottintendeva che non esisteva alcun automatismo RITARDO = DANNO.

Il passeggero, in caso, deve dare prova del danno patrimoniale subito e a maggior ragione del danno non patrimoniale, aggiungendo che quest’ultimo deve consistere in una lesione GRAVE di un diritto costituzionale inviolabile, il quale supera la normale tollerabilità. In sostanza il DISAGIO O FASTIDIO non sarà risarcito.

Un principio, quello detto dalla Cassazione, che chiaramente si pone come stretta sui risarcimenti; da tener ben presente quando si agisce per DANNO DA VACANZA ROVINATA.

SPESE PER IL RIFACIMENTO DEL BALCONE

Prima di tutto chiariamo le differenze. Si parla di BALCONE in merito alla struttura che sporge, mentre si parla di TERRAZZO quando la struttura è incassata e non esce dall’edificio.

BALCONE DA RIFARE A CHI SPETTA?

I lavori relativi al BALCONE SONO DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE, senza discussioni!

È possibile che vi sia un concorso del condominio quando i balconi hanno una funzione ANCHE ESTETICA di cui gode tutta la facciata. Pensiamo ad esempio ai balconi con una particolare architettura o simili (Cass.10848/20).

In quest’ultimo caso NON pagherà tutto il proprietario, o meglio, dipenderà dal tipo di spesa. Ad esempio per il pavimento (impermeabilizzazioni) i costi ricadono tutti sul proprietario, mentre per altri lavori si attua un concorso alle spese.

Naturalmente è possibile che se vengono deliberati di rifacimento delle facciate, vi si faccia rientrare anche le parti esterne dei balconi tipo parapetti/ringhiere etc…ma perché altrimenti l’estetica ne risentirebbe.

Detto ciò, la regola è sempre: “COMPETE AL PROPRIETARIO”.

CORTE D’APPELLO ROMA  (4447/22)

IL principio è semplice: il balcone è la prosecuzione della propria casa. Stando a ciò, a qualcuno verrebbe in mente di chiedere al condominio di imbiancare la propria camera? o rifare il proprio parquet? NON CREDO!

Ragionando si eviterebbero tanti inutili contenziosi.

RICORDIAMO CHE, SE IL BALCONE SCIUPATO CREA DANNI, la responsabilità è del proprietario. Se il danno dovesse causare conseguenze più gravi (es. con la caduta di calcinacci) il proprietario rischierebbe il procedimento PENALE.

PROPOSTA D’ACQUISTO

Un atto al quale non sempre si da la DOVUTA attenzione, mentre invece dovremmo, data la sua importanza.
Si tratta in sostanza del primo atto che si firma all’agenzia immobiliare. Spesso su prestampati (e si sa che noi italiani con il prestampato abbiamo problemi); spesso si firma senza leggere con attenzione o peggio ancora, senza sapere che SI POSSONO, ANZI SI DEVONO, inserire richieste specifiche. Poiché se il VENDITORE ACCETTA, la proposta DIVENTA IRREVOCABILE.
Da quel momento CAMBIARE IDEA può costare..
Ricordo che: 
LA PROPOSTA PUÒ SEMPRE ESSERE REVOCATA fino a quando non È ACCETTATA, a meno che, quindi facciamo ATTENZIONE, non si tratti di una PROPOSTA IRREVOCABILE (alla quale bisogna aspettare il termine dato al venditore per farla accettare).

PROPOSTA ACCETTATA
Si può cambiare idea? 
CERTO, MA PUÒ COSTARE. Parliamo però esclusivamente di spese in termini di RISARCIMENTO DI EVENTUALI DANNI, non si PUÒ ESSERE OBBLIGATI A VENDERE O COMPRARE.
Firmato il CONTRATTO PRELIMINARE invece, se si cambia idea, l’altra parte può andare dal GIUDICE e ottenere il contratto definitivo.

PROVVIGIONE AGENZIA
La provvigione (ai sensi dell’art 1755 cc) scatta nel momento in cui “l’affare è concluso”; che non significa soltanto contratto definitivo, può riferirsi anche al solo preliminare, perché come detto prima, con quest’ultimo possiamo pretendere la VENDITA o L’ACQUISTO. 

Tuttavia anche la revoca della proposta può far scattare altro, come ad esempio un diritto a rimborso spese. QUINDI LEGGIAMO BENE, chiediamo chiarimenti. Perché poi, quando le FIRME SI METTONO, cambiare idea può costare caro.

SOVRAINDEBITAMENTO

Nasce nel 2012 e viene chiamata LEGGE SALVA SUICIDI. Nel tempo le norme sono cambiate, ma il senso rimane.

AIUTARE IL CONSUMATORE o l’imprenditore  SOVRAINDEBITATO a trovare una via d’uscita.

Quando posso essere considerato SOVRAINDEBITATO?

Quando vi è una situazione di perdurante squilibrio tra quello che devo pagare e i soldi che mi entrano alla fine del mese, senza possibilità di trovare altra liquidità. Con il conseguente aumentare dei debiti e con il rischio concreto di vedersi pignorati: la casa, lo stipendio, la macchina..

IN QUESTA SITUAZIONE SONO UFFICIALMENTE CONSIDERATO SOVRAINDEBITATO 

E se tutto ciò NON fosse successo PER MIA COLPA GRAVE O MALAFEDE?

Posso provare ad uscirne!

Posso provare ad accedere alla procedura di RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE prevista da codice della crisi d’impresa.(art. 63-75 CCI).

Forse una via d’uscita a situazioni che sembrano perdute può esserci.

LEGGE 3/12 dlgs 14/19 modificato da dlgs 83/22 ed ultimo correttivo dlgs 136/24.

BOCCIATURE E DEBITI SCOLASTICI

Nessuno è infallibile, talvolta neppure i professori che possono bocciare i ragazzi immeritatamente. Cosa fare? Si sente parlare di RICORSO ma come funziona.

Intanto ci sono due (anzi 3) tipologie di rimedi che si possono presentare e anche con tempistiche diverse.

ENTRO 30 GIORNI dalla notifica della bocciatura, si può presentare un reclamo  AMMINISTRATIVO al DIRIGENTE SCOLASTICO indicando le ragioni per le quali si ritiene ingiusta la BOCCIATURA o il DEBITO. 

Il DIRIGENTE non è obbligato al riesame, può farlo oppure no. Può far riesaminare e confermare.

RICORSO GIURISDIZIONALE

TAR ENTRO 60 GG (sempre dalla conoscenza bocciatura o debito) si può fare ricorso al  TAR che  attenzione…non PROMUOVE l’alunno ma annulla la bocciatura.

Vi è poi anche la possibilità del Ricorso straordinario al PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA entro 120 gg.(non ammissibile se già presentato ricorso TAR)

Tuttavia il PRIMO PASSO da fare  e VELOCEMENTE è L’ACCESSO AGLI ATTI.

Ovvero chiedere subito alla SCUOLA gli atti che saranno necessari per capire cosa è accaduto e valutare SE CI SONO GLI ELEMENTI per fare RICORSO. L’accesso agli atti può essere fatto dal genitore (per i minori) direttamente. 

CONSIGLIO IMPORTANTE NON PERDERE MAI TEMPO, e cercare di avere le idee chiare il prima possibile. Leggere gli atti talvolta aiuta a capire ed accettare, oppure conferma un’ingiustizia da combattere!

BONUS GENITORI SEPARATI

La separazione, la fine di una convivenza è già un percorso doloroso (anche se consensuale) soprattutto quando ci sono i figli.
Ma purtroppo come ben sanno le mie clienti la firma della separazione, apre il secondo percorso…spesso tutto ad ostacoli.
La gestione dei figli…e L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO che è inutile girarci intorno spesso è un modo per “ricattare” o comunque far sentire l’altra sempre sotto scacco. Ti pago quando e se mi va..
Vero verissimo azioni esecutive, querele…ma intanto alla cassa non si può dire. Guardi pago appena mi arriva il pignoramento presso terzi.
Oggi VOGLIO RICORDARE che fino al 31.03 è possibile sul sito DELL’INPS fare richiesta bonus genitori separati.
Non è una soluzione, ma è qualcosa.
Tutti i genitori (in genere madri) che nel periodo covid non hanno ricevuto assegno perché marito/compagno non ha lavorato (per almeno 90 gg di seguito) ed hanno un reddito di euro 8.174,00 possono fare richiesta arretrati (di 12 mesi per un max di 800 al mese).
Gli verrà erogata la somma in un’unica soluzione.
Lo DEVE CHIEDERE chi deve incassare, non chi doveva pagare.
Quindi ragazze verificate.
Tutto può aiutare.
Certo sarebbe molto bello se esistesse un ufficio anche locale, preposto ad informare su tutti i bonus, ad aiutare a fare le domande…e perché no anche ad integrare un pochino di soldi.
Chissà che qualcuno non accolga l’invito.
INTANTO COLLEGATEVI E ALMENO CHI HA I REQUISITI NON PERDA QUESTI SOLDI.