SALDI

REGOLE

prima di tutto ricordiamoci che la LEGGE stabilisce che:


“Solo i capi di carattere stagionale o di moda possono essere soggetti a sconti, e questa disposizione prevista dal decreto legislativo 114 del 1998 serve proprio a garantire i consumatori, i quali possono acquistare beni ancora di moda con un sensibile deprezzamento”. MULTA FINO A 3.000,00 EURO


SUL CARTELLINO SEMPRE PREZZO INIZIALE PERCENTUALE DI SCONTO PREZZO FINALE


Prodotti difettosi. Conservate sempre lo scontrino. Non è vero che i capi in saldo non si possono cambiare. Valgono le regole di sempre. Il negoziante è obbligato a sostituire l’articolo difettoso. Avete due mesi di tempo (non 7 o 8 giorni) per denunciare il difetto del capo e per ottenere la sua sostituzione o riparazione. Naturalmente se il cambio non è possibile avete diritto alla restituzione del prezzo, oppure ad un buono, o ad un ulteriore sconto MA LA SCELTA È DEL CONSUMATORE


La PROVA del capo è rimessa alla discrezionalità del negoziante.


PAGAMENTI non possono essere rifiutate carte di credito o bancomat


SALDI ON LINE

Ricordate che anche in periodo di saldi, comprando un capo sul web si ha il diritto di cambiare idea, entro 14 giorni dalla data di consegna del prodotto o dalla sottoscrizione del contratto (ricordate di conservare la ricevuta di pagamento!). La serietà di un sito si vede anche dalla politica di reso che adotta e dalla chiarezza con cui fornisce al cliente le informazioni.


COMUNQUE VA SEMPRE ricordato che la scelta di quali capi mettere o non mettere in saldo è sempre del negoziante.


QUINDI WIC PREPARATEVI AI SALDI CON STRATEGIA, girate per negozi, memorizzate i prezzi, è ricordate PAGAR MENO NON SIGNIFICA AVER MENO DIRITTI…IL DIRITTO NON SI SCONTA MAI!!!!!!

FOTOGRAFIE

È REATO PUBBLICARE FOTO SENZA CONSENSO, non tutti sanno CHE ANCHE IL SOLO SCATTARE LA FOTO LO È.

“La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che fotografare una persona di nascosto, in assenza del suo consenso espresso, costituisce reato, a prescindere dal luogo in cui la stessa venga ad essere immortalata ed indipendentemente dal fatto che non si accorga dello scatto” (cass. 9446/2018). Ed il reato è quello di molestie (art. 660 cp arresto fino a 6 mesi).


Naturalmente se poi la foto viene pubblicata…allo scopo di denunciare situazioni si  incorre anche nel reato di DIFFAMAZIONE, VIOLAZIONE PRIVACY…


Non ci facciamo ingannare dal CONCETTO DI LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO…che sembra autorizzare tutti a fare TUTTO. NON È COSI…UNA PERSONA ANCHE IN MEZZO ALLA STRADA ha diritto a NON ESSERE FOTOGRAFATA se non vuole. 

Il Discorso è diverso se si partecipa AD UN EVENTO PUBBLICO…o se si è PERSONAGGIO noto.


Se la persona fotografata chiama la Polizia può essere sequestrato il cellulare, o la macchina fotografica.

PRESTITI TRA CONIUGI

Una formula particolare di prestito è quello tra coniugi, regolarmente ammesso dalla legge e dalla giurisprudenza, ma senza diritto alla restituzione, poiché non viene considerato come un finanziamento, bensì come una modalità per far fronte al dovere di solidarietà reciproca, o di mutuo soccorso, che è elemento imprescindibile del rapporto di coniugio e che avviene generalmente “nella riservatezza della vita familiare” (Cass. n. 12251/2009). Ne consegue, pertanto, che, anche in caso di separazione, non se ne potrà richiedere la restituzione, la quale potrà avvenire solamente su base volontaria ma non giudiziale. 

DENUNCIA DI SUCCESSIONE

Ricordiamoci che dall’entrata in vigore del cd. “Decreto semplificazioni” (D. Lgs n. 175 del 21/11/2014), non è più obbligatorio presentare la dichiarazione di successione quando l’eredità, lasciata dal defunto al coniuge e ai parenti in linea retta, ha un valore non superiore a 100mila euro e se non comprende beni immobili o diritti immobiliari.

Per cui se ad esempio è il marito che viene a mancare, è la moglie e i figli che ereditano il patrimonio, e se questo è al di sotto dei 100 mila euro e non comprende case, negozi, terreni intestati al defunto o non vi sono diritti immobiliari, non è necessario fare entro 1 anno dal decesso, la dichiarazione di successione.

ART.570 BIS CODICE PENALE

E in vigore dal 6 aprile 2018 il nuovo art.570 bis che stabilisce stesse pene già previste per l’art.570 cp (reclusione fino a un anno o multa da 103 a 1032 euro) univocamente per l’ex coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita’ del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli. Con l’introduzione dell’art. 570 bis si amplia la tutela in sede penale per L’EX CONIUGE beneficiario di assegno di mantenimento, rispetto alle più riduttive ipotesi di cui all’art. 570 cp che limita il reato alla sola ipotesi del genitore che fa mancare i mezzi di sussistenza ai propri discendenti. Parallelamente, la stessa norma ha abrogato l’articolo 3 della legge 8 febbraio 2006, nr. 

È UNA NOVITA’ IMPORTANTE PERCHÉ ADESSO ANCHE NON PAGARE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA MOGLIE potrebbe avere conseguenze penali.

SEPARAZIONE E DIVORZIO

Procedura

Prima grande distinzione CONSENSUALE NON CONSENSUALE (SEPARAZIONE E DIVORZIO)

CONSENSUALE SENZA FIGLI (DA MANTENERE)

Si può fare davanti UFFICIALE STATO CIVILE IN COMUNE (nei siti dei Comuni trovate orari) PUÒ PREVEDERE IL MANTENIMENTO PER IL CONIUGE, COSTO € 16

CONSENSUALE CON FIGLI DA MANTENERE, O IMMOBILI DA TRASFERIRE, O LIQUIDAZIONE UNA TANTUM AL CONIUGE

Si deposita accordo in Tribunale (anche solo con un legale) e si aspetta udienza

Si fa la NEGOZIAZIONE ASSISTITA sono necessari due avvocati, ma non si deve andare dal Giudice.

IN TUTTI QUESTI CASI DALLA SEPARAZIONE AL DIVORZIO DEVONO PASSARE SEI MESI

SEPARAZIONI O DIVORZIO NON CONSENSUALI

Si procede con la SEPARAZIONE O DIVORZIO GIUDIZIALE cioè tutto davanti al GIUDICE.

VOGLIO PRECISARE CHE SE ANCHE ALL”INIZIO  PARE NON SIA POSSIBILE TROVARE UN ACCORDO, NON È DETTO CHE POI COMUNQUE NON CI SI ARRIVI CON UNA BUONA NEGOZIAZIONE A MEZZO DEI RISPETTIVI AVVOCATI. 

Sicuramente la scelta GIUDIZIARIA, è la peggiore, ed umanamente quella che lascia più cicatrici…purtroppo so benissimo, che spesso è anche l’unica!

FONDO DI GARANZIA

ESEMPIO VEICOLI NON ASSICURATI, VEICOLI CHE SCAPPANO DOPO AVER PROVOCATO UN SINISTRO, VEICOLI RUBATI

I DANNI LI PAGA FONDO DI GARANZIA (Nostra zona geografica UNIPOLSAI via Lorenzo il Magnifico, 1)

LIMITI: SOLO DANNI A PERSONE (se gravi si può avere anche a cose) 

CONDIZIONI PER ESSERE RISARCITI: INTERVENTO AUTORITÀ (vigili, polizia, carabinieri) TESTIMONI 

VOGLIO SUBITO PRECISARE CHE LA CASSAZIONE È MOLTO PIÙ FAVOREVOLE AL DANNEGGIATO E RIBADISCE  IL PRINCIPIO CHE tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non sarebbe necessaria, né la  dimostrazione la diligenza di aver fatto il possibile per identificare il mezzo (cass 10545/18).

MA NELLA REALTÀ CONSIGLIO DI

1) FAR INTERVENIRE AUTORITÀ 

2) FARE QUERELA

3) CERCARE TESTIMONI ANCHE CON AVVISI (ad esempio sui giornali, un piccolo investimento può tornare utile)

 INSOMMA DARE DIMOSTRAZIONE DI ESSERSI ATTIVATI.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

SE NON SI È FERITI 

1) chiamare subito il 118

2) non spostare niente, né veicoli, né oggetti. Se il casco è volato lontano deve essere lasciato li

CON LA NUOVA LEGGE PENSATE DI ESSERE SULLA SCENA DEL CRIMINE, LA NUOVA LEGGE PREVEDE UNA RIDUZIONE FINO ALLA METÀ DELLE PENE IN CASO DI CONCORSO NELL’AVER CAUSATO L’INCIDENTE.

Quindi è importante che la ricostruzione della dinamica sia corretta.

3) FARE foto se si è in grado, chiamare subito amici, parenti e meglio ancora AVVOCATO 

IN CASO DI MORTE E LESIONI GRAVI (BASTA UNA GAMBA ROTTA) IL PROCEDIMENTO PENALE SI APRE D’UFFICIO, MEGLIO SAPERLO

4) FARE la denuncia alla propria compagnia, non dichiarare mai di essere colpevoli, o non al 100% in entrambi i casi è sbagliato, descrivere i fatti e basta5) COMUNQUE sia andato il sinistro,  responsabili o meno, non ignorare la famiglia del ferito, o nel peggiore dei casi, del deceduto. Il lato umano deve sempre prevalere.

IL FERITO O I FAMILIARI 

Qualunque sia la dinamica, chi subisce lesioni gravi o perdite, è sempre la vittima ed il soggetto più debole. I familiari spesso vulnerabili, tanto che il dolore può essere ancora più straziante da un percorso buracrotico/giuridico non ben gestito. Conoscere le realtà fiorentine, le associazioni, gli aiuti che possono dare, è una risorsa per ognuno di noi, che Purtroppo come utente, ogni giorno si trova….nel mezzo della giungla stradale.

AMMONIMENTO DEL QUESTORE

MARITI, PADRI, FIDANZATI, ormai la cronaca è giornaliera, la VIOLENZA DOMESTICA è una piaga. Ma la VIOLENZA FISICA, non è mai un gesto improvviso, se non in casi rarissimi. È il risultato di ANNI di violenze, subite troppo spesso in silenzio, è il risultato di altre forme di VIOLENZA, tollerate, sottovalutate, spesso neppure comprese subito.

VIOLENZA PSICOLOGICA

VIOLENZA ECONOMICA

Sono queste le prime forme da combattere per prevenire, mai accettare quello che è il vero significato della parola VIOLENZA

“Con il termine violenza si intende un atto volontario, esercitato da un soggetto su un altro, in modo da determinarlo ad agire contro la sua volontà. Etimologicamente: “che vìola”, ciò che oltrepassa il limite della volontà altrui.”

NON ACCETTARE MAI CHE NESSUNO OLTREPASSI LA NOSTRA VOLONTÀ, QUALUNQUE ESSA SIA, QUESTO È IL PRIMO VERO PASSO PER COMBATTERE LA VIOLENZA.

LE LEGGI ESISTONO, PERÒ TROPPO SPESSO L’AIUTO È CHIESTO TROPPO TARDI, O IN MODO SBAGLIATO. La denuncia non sempre è il rimedio più efficace, è spesso si ha paura di presentarla, per mille motivi.

La legge15 ottobre 2013, n. 119 “disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere..” ha previsto, all’art. 3, che quando venga segnalato un fatto riconducibile  nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all’ammonimento dell’autore del fatto”.

Pertanto  il primo passo può essere fatto senza depositare un atto di querela(denuncia) e quindi senza far partire un ingranaggio che poi non si può fermare.

COMUNIONE DEI BENI

Argomento sempre un pochino confuso  quando poi si affronta una separazione.

Tutti sappiamo che una coppia quando di sposa sceglie il regime patrimoniale:

SEPARAZIONE DEI BENI

COMUNIONE DEI BENI.

Questa scelta comporta che ciò che i coniugi acquistano durante il matrimonio, riescono a risparmiare  investire etc…deve essere diviso al 50% a prescindere dai singoli contributi dei coniugi. Anche perché se ad esempio una moglie decide di stare a casa, accudire figli, pensare alle faccende, questo permette  al marito di lavorare, guadagnare e risparmiare. La donna quindi FORNISCE UN GRANDE CONTRIBUTO. Se poi viene comprata la CASA  piuttosto che l’auto…o si investono soldi è giusto che il tutto sia diviso al 50%.

LA LEGGE STABILISCE PERÒ DELLE ECCEZIONI art. 179 c.c

beni personali 

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento

b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione

c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori (cioè di beni che non si prestano ad un uso comune, come vestiti, ma anche gioielli, pellicce, etc.)

d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa

f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.

Come vedete, le esclusioni non sono poche…quindi ATTENZIONE ai nostri affari….perché la romantica lettura di QUEL CHE È TUO…È MIO….QUEL CHE È MIO È TUO..

Spesso è più insidiosa di quanto si pensi, e al momento opportuno lascia l’amaro in bocca…e un pugno di mosche in mano.