ASSICURAZIONE CORTILI PRIVATI

Vi siete mai poste il problema della copertura assicurativa della Vs auto in un cortile privato? Forse no, forse avete sempre pensato che nel momento in cui metto in moto l’auto, regolarmente assicurata, qualunque cosa accada sono coperta…purtroppo NON È COSI!

Per la LEGGE ITALIANA l’assicurazione copre sulle strade pubbliche, o equiparate, quindi anche  aree private purché sia consentita la circolazione a più persone. Ebbene il problema, non certo irrilevante, è sorto a seguito della richiesta risarcitoria per la morte di un bimbo investito dal nonno nel cortile di casa. I giudici hanno negato il risarcimento perché appunto aerea privata. I familiari hanno fatto ricorso in Cassazione, e la Cassazione ha rimesso tutto alle sezioni unite, perché in EFFETTI questo principio TUTTO ITALIANO è in contrasto con la normativa Europea.

Per la Corte Europea infatti la copertura assicurativa riguarda l’uso del veicolo a prescindere di dove circoli. La Corte Europea con una sentenza del 2014 aveva affermato e ribadito proprio il principio che se l’uso del veicolo è conforme alla sua destinazione È IRRILEVANTE il luogo dove circoli, quindi la copertura assicurativa opera.

A questo punto aspettiamo le Sezioni Unite…nel frattempo occhi aperti e massima attenzione.

Sezioni unite della Cassazione che con sentenza n. 21983 del 2021 ha affermato che l’Assicurazione risponde anche per i sinistri ed i relativi danni occorsi in aree private. Importante precisazione da parte della Suprema Corte.

La sicurezza stradale è importante sempre, e se a questo si aggiunge il rischio, pur pagando premi salati, di importanti esborsi monetari…capite che MAI, A MAGGIOR RAGIONE DOBBIAMO ABBASSARE LA GUARDIA.

TESTAMENTO BIOLOGICO SUICIDIO ASSISTITO

Buongiorno, le settimane scorse abbiamo parlato di come funziona l’eredità, di come IO POSSA O..NON POSSA disporre dei miei beni.
MA DELLA MIA VITA ..quanto posso realmente decidere? POSSO decidere di non ESSERE CURATA? posso decidere DI NON VOLER SOFFRIRE INUTILMENTE? Di non VOLER PERDERE LA DIGNITÀ 
Ciò di cui oggi vi voglio invece informare è la decisione DELLA CORTE COSTITUZIONALE del 25 di settembre che ha dichiarato che non è punibile a determinate condizioni, “chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”.

Usciranno le motivazioni più dettagliate, ma sono passi avanti e importanti per permettere ad ogni individuo NEL PIENO DELLE SUE VOLONTÀ E CON PIENA CONSAPEVOLEZZA DI DECIDERE COME USCIRE…DI SCENA, e CHI LO AIUTA fa solo un GESTO D”AMORE.

STALKING

“CI SIAMO LASCIATI…MA NON MI DA PACE, MI CHIAMA, MI TELEFONA…MESSAGGI ME LO TROVO OVUNQUE…COMINCIO AD AVER PAURA…NON SO CHE FARE…E POI I BAMBINI”

“NON NE POSSO PIÙ..I VICINI MI PERSEGUITANO..MI SPIANO..MI FANNO I DISPETTI…”

Forse più di una di noi ha vissuto, o vive, o ha avuto le confidenze di un’amica.Situazioni reali, frequenti, spesso legate a separazioni, rapporti sentimentali che finiscono. Ma non solo, sul posto di lavoro, in ambito condominiale…ovunque si possono creare RAPPORTI MALSANI, OVUNQUE SI PUÒ ESSERE VITTIME DI ATTI PERSECUTORI (STALKING).

” sono sufficienti pochi messaggi via WhatsApp ed una telefonata dal tono minaccioso, che portano a modificare le abitudini della persona offesa. È quanto stabilito dalla Cassazione penale con sentenza 2 gennaio 2019, n. 61″

DA QUESTA PRONUNCIA SI COMPRENDE, Che ciò che conta è avere PAURA, cambiare le proprie abitudini di vita A CAUSA DEGLI ALTRI.

CHE FARE?

Certo la prima risposta che istintivamente si da, come consiglio, è VAI A FARE DENUNCIA, ma non sempre è quella giusta… NELL’IMMEDIATO 

AMMONIMENTO DEL QUESTORE 

PRIMA DI PRESENTARE QUERELA SI PUÒ  esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza, avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

È UNA VALIDA ALTERNATIVA MOLTO PIÙ IMMEDIATA, TALVOLTA EFFICACE, SPECIE NELLO STALKING  CONDOMINIALE…CHE COMUNQUE NON PREGIUDICA LA SUCCESSIVA DENUNCIA…

AFFIDAMENTO PARITETICO

del minore ai genitori, con mantenimento diretto.

 La pronuncia del Tribunale di Perugia  ha fatto notizia, ma non è affatto una novità.

Anzi l’orientamento in tal senso da parte della Giurisprudenza vi è già stato.

Tribunale di Roma aveva, già nel 2019 sentenza n. 6447 affermato che: Secondo la recente prassi giurisprudenziale, il collocamento del minore presso entrambi i genitori in modo paritetico rispetta il principio della bigenitorialità e tiene conto in via prioritaria delle sue esigenze. Non deve essere disposto l’assegno di mantenimento del minore, laddove si valutino le condizioni economiche dei genitori pressoché equilibrate e la piena paritarietà del contributo che ciascun genitore può dare in via diretta al mantenimento del minore” 

Vorrei però evidenziare due aspetti. Il primo riguarda il PRIORITARIO INTERESSE del MINORE che dovrà essere garantito. L’altro che chiaramente non vi sarà assegnazione di casa coniugale, che rimarrà a chi è proprietario, oppure dovrà essere trovato accordo. Ma il GIUDICE DELLA SEPARAZIONE NON DISPORRÀ NIENTE sul punto.

Ovvio se chi esce non ha i soldi per affitti dovrà essere aiutato dall’altro. Il minore HA DIRITTO ANCHE A PARI DIGNITÀ ABITATIVA. I minori vanno rispettati.

RICORDIAMOCI CHE GIÀ NON SI POSSONO OPPORRE A NON CRESCERE CON DUE PERSONE…che però hanno deciso INSIEME di metterli al mondo…NON FACILE PER LORO DA CAPIRE….

IMMOBILE IN COMUNIONE

se non lo voglio più che fare?

Capita nella vita di ritrovarsi comproprietari di un immobile, per scelta, pensiamo a due fidanzati, o marito e moglie. Oppure per legge..pensiamo alla famosa casa ereditata.Ebbene che io sia comproprietario al 50..o al 10% non importa, se voglio sciogliere questo vincolo, HO IL DIRITTO DI FARLO, con o senza la volontà degli altri comproprietari.

COME? Attraverso il giudizio di divisione immobiliare.

COME FUNZIONA:

È chiaro che si arriva a questo rimedio quando non si trova l’accordo a vendere tutti insieme, oppure a farci liquidare la nostra quota.

Se non si trova accordo il passo successivo è la MEDIAZIONE ovvero invitare in modo formale l”altra o le altri parti a trovare un accordo davanti ad organismi appositi. La procedura è obbligatoria e talvolta utile soprattutto per fare capire che poi il ricorso al giudice è comunque più costoso, e alla fine ci rimettono un po’ tutti. E comunque è utile perché ad esempio non si trova l’accordo sul valore. In mediazione può infatti essere nominato un tecnico.

SE POI LA MEDIAZIONE FALLISCE

Si instaura il vero giudizio di divisione, il Giudice nomina un tecnico, al quale chiede

1) se immobile divisibile in natura

2) valore del bene

Se durante il giudizio non si trovano accordi, il bene alla fine viene venduto all’asta e diviso il ricavato tra i proprietari.

Sicuramente sarebbe meglio non arrivarci, ma il concetto è che nessuno…deve sentirsi non libero di fare ciò che vuole…ESERCITIAMO I NOSTRI DIRITTI.

REGISTRAZIONI

Si può registrare una persona a sua insaputa? 

Credo che d’istinto la risposta sia NO…invece la risposta corretta è SI a certe condizioni natutalmente:
PRIMA FRA TUTTE tra le persone registrate UNO ALMENO DEVE SAPERE, ovviamente chi registra.

Questo perché?
PERCHÉ NON possono essere registrate due persone da un terzo che NON PARTECIPA ALLA CONVERSAZIONE quelle sono le intercettazioni SOLO IL GIUDICE LE PUÒ AUTORIZZARE.

Il principio di base sancito dalla CASSAZIONE (tra le altre 5241/17) si fonda sul fatto che chi dialoga accetta il rischio di essere registrato. E se chi registra lo fa per tutelare un proprio diritto, a maggior ragione lo può fare.

REGOLE:
LA REGISTRAZIONE non può avvenire nei luoghi di privata dimora (compresa auto) di chi è registrato.
Ma nei luoghi di privata dimora di chi registra SI e naturalmente in tutti i luoghi pubblici, e aperti al pubblico.

Stesse regole valgono per riprese video
ATTENZIONE però sia registrazioni che video, devono essere utilizzati sono per tutelare i propri diritti.

Non possono essere diffusi in rete, condivisi per fini denigratori, o altro. In QUEL CASO SCATTA L”ILLECITO PENALE!

IL BENEFICIO D’INVENTARIO

Importante conoscerlo per evitare problemi. 

Ereditare significa subentrare sia nei crediti di chi è deceduto…sia nei debiti.

Il beneficio d’inventario serve a  distinguere il patrimonio del defunto da quello dell’erede: in questo modo l’erede risponderà di eventuali debiti del defunto soltanto con il patrimonio ereditato. 

È importante ricordarsi che quando si è nel possesso dei beni, ad esempio si abita nella casa che verrà ereditata oppure si usa la macchina di chi è deceduto, l’inventario deve essere fatto entro TRE MESI dall’apertura della successione.

Ci sono poi dei casi in cui fare L’INVENTARIO È OBBLIGATORIO…

VACANZE ROVINATE

RECENTE PRONUNCIA DELLA CASSAZIONEPacchetto turistico tutto compreso: tour operator risponde anche per colpa del vettoreCassazione civile, sez. III, sentenza 06/07/2018 n° 17724


Il tour operator è tenuto a risarcire i danni subìti dal viaggiatore anche se la responsabilità è del vettore o di altri prestatori di servizi, salvo poi rivalersi verso questi ultimi.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 14, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 206 del 2005 (MEGLIO CONOSCIUTO CODICE CONSUMO).

ASTA IMMOBILIARE

Il creditore non soddisfatto può PIGNORARE la casa, il negozio, il fondo, il terreno del DEBITORE.

Dopo il PRECETTO (VI RICORDO ULTIMO AVVISO CHE VIENE FATTO) si passa al PIGNORAMENTO (In pratica l’atto che blocca il bene, ed impedisce al Proprietario-debitore di vendere. SE LA CASA È IN COMPROPRIETÀ viene bloccata ugualmente).


Dopo il PIGNORAMENTO si chiede la VENDITA davanti al GIUDICE, ed il debitore ha un’altra possibilità, può chiedere al GIUDICE di rateizzare il suo debito. Art.495 cpc ha esteso la rateizzazione (dal 2015) a 36 mesi SI CHIAMA CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO.Una possibilità da valutare per il debitore, da seguire con attenzione perché ha regole anche processuali precise.


SE IL DEBITORE NON PAGA

il Giudice dispone la vendita, ma anche qui una novità del 2015 il GIUDICE deve nominare un esperto per individuare il valore del bene, che deve essere il più vicino possibile al VALORE DI MERCATO.

Individuato il prezzo, e naturalmente fatte le varie procedure tecniche AVVISO DI VENDITA e di fatto parte l’asta che ormai dal 2016 è praticamente quasi sempre SENZA INCANTO Nell’asta senza incanto i partecipanti presentano le loro offerte in busta chiusa (più il 10% di cauzione, senza segni di riconoscimento).

SOLO SE VI SONO PIÙ OFFERTE VALIDE IL GIUDICE ALL’UDIENZA FISSATA DI APERTURA BUSTA, può disporre L’INCANTO…in pratica come si vede alla televisione con offerte al rialzo.

CHI OFFRE DI PIÙ VINCEMA PER AVERE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEVE ASPETTARE ALTRI DIECI GIORNI (potrebbero esserci offerte migliorative). E POI PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE e da lì ulteriori termini per pagare ed avere il possesso dell’immobile.

CREDITI DA LAVORO

Ho lavorato ma non vengo pagato che fare? Semplice, prima di tutto anche senza AVVOCATO potete “metterlo in mora” cioè chiedere FORMALMENTE che faccia il suo dovere. Cioè attraverso raccomandata, telegramma, posta certificata. NO LETTERE SEMPLICI, NO MAIL. Ci vuole certezza che abbia “ricevuto il messaggio”. Gli scrivete aspetto 7/15 giorni e poi mi dovrò tutelare legalmente. SE NON SUCCEDE NIENTE….


Allora serve AVVOCATO…che potrà anche depositare subito il DECRETO INGIUNTIVO


CIOÈ  il provvedimento attraverso il quale il giudice competente, su richiesta del titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, fondato su prova scritta, ingiunge al debitore di adempiere l’obbligazione (pagare una determinata somma o consegnare una determinata quantità di cose, ecc.).


QUINDI IL MESSAGGIO È NON FATE MAI PASSARE TROPPO TEMPO…LA TEMPESTIVITÀ  È FONDAMENTALE.


ALTRO CONSIGLIO CHIEDETE SEMPRE ALL’AVVOCATO IL PREVENTIVO PER LA SUA ATTIVITÀ, LA TRASPARENZA È UTILE PER CLIENTE E PROFESSIONISTA.