LAVORI IN CONDOMINIO

Accade spesso che vi siano lavori che pur di natura condominiale, di fatto interessano solo le proprietà esclusive, di alcuni condomini.

Nel caso in esame il nostro Condomino a fronte dell’urgenza aveva ottenuto un provvedimento dal Giudice che in pratica dichiarava che i lavori andavano fatti. Ma ciò nonostante, l’assemblea non li deliberava. Alla fine il Condomino li ha eseguiti e poi ha chiesto rimborso.

Ebbene la Cassazione ancora una volta con Ord.16351/2025 ha rigettato il ricorso del Condomino. Dichiarando che se dunque l’assemblea, a fronte dell’urgenza dell’intervento, non vi provvede o non raggiunge la necessaria maggioranza, o se la deliberazione adottata non viene eseguita, il rimedio è dato dal ricorso all’autorità giudiziaria, e non dall’iniziativa individuale di uno o più condòmini che assumano la gestione delle parti condominiali degradate”.

La Suprema corte ha così affermato il seguente principio di diritto: “il condomino che, in mancanza di autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea, abbia anticipato le spese di conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso purché ne dimostri, ex art. 1134 c.c., l’urgenza, ossia che le opere, per evitare un possibile nocumento allo stesso condomino, a terzi od alla cosa comune, dovevano essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condòmini”. “Nella fattispecie in esame, pertanto – conclude sul punto -, non è dovuto alcun rimborso al condomino ove la spesa di conservazione sia stata precedentemente ordinata dal giudice, con provvedimento d’urgenza.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO CASSAZIONE

La CASSAZIONE ha dichiarato (17449/25): ” la “latitanza” del genitore nella quotidianità dei figli si paga anche economicamente, perché incide nella definizione della cifra da versare”.

Non solo, e questo è ancora più interessante, ha chiarito che “va considerato che il padre non provvedeva mai al mantenimento diretto delle ragazze, perché queste rifiutavano di incontrarlo”.

Anche questo, purtroppo specie nell’adolescenza è un comportamento comune dei ragazzi. E a quell’età HANNO IL DIRITTO DI SCEGLIERE.

Ma paradossalmente i padri…sentendosi offesi, vorrebbero addirittura pagare meno…

Ebbene no…anzi devono pagare di più!!

Segna un punto di svolta culturale e giuridico. La Suprema Corte, di fatto, “monetizza” il disimpegno genitoriale, stabilendo che il vuoto lasciato da un genitore assente deve essere, almeno in parte, compensato da un maggiore contributo economico.

Si chiama TASSA SULL”ASSENZA che come LATITANZA AFFETTIVA ha un costo.

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PAGAMENTO ASSEGNO DI MANTENIMENTO

È inutile girarci intorno, ma sono pochi gli “uomini” (perché al 99% lo devono pagare loro) che tutti i mesi pagano con la convinzione di fare qualcosa per i figli. 

OGGI PARLIAMO DI CHI PAGA (che gia’ una donna si sente fortunata)

Anche se  non perdono occasione “per farlo pesare” oppure se lo fanno chiedere, sono spesso in ritardo, sanno che quei soldi servono per arrivare a fine mese…ma non gli importa…vuoi i soldi? Chiediglieli.

Non sono tanto INADEMPIENTI da dover andare DALL’AVVOCATO, ma abbastanza da creare stress o tensioni.

RIMEDI? in parte si.

Una procedura che già esisteva, e che adesso è stata rafforzata dalla riforma Cartabia.

ART. 473 BIS N. 37

Ordine di pagamento diretto al terzo che periodicamente deve pagare a sua volta il debitore.

Può essere datore di lavoro, oppure  inps, ma anche canoni di locazione. 

Attenzione questa procedura non è il PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (con il quale si recuperano arretrati, e dove ci sono i famosi limiti di “pignorabilità”).

Questo è proprio un pagamento diretto che il terzo fa a chi deve avere l’assegno.

NON È NECESSARIO ALCUN PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE 

MA È NECESSARIO CHE IL DEBITORE ABBIA DEGLI ARRETRATI (risulti inadempiente).

Viene fatta la messa in mora, si aspettano 30 gg

Poi si notifica al terzo e al debitore il provvedimento dal quale risulta l’assegno e si chiede pagamento diretto dando l’iban

Dal mese successivo il terzo comincia a pagare l’assegno direttamente.

NASPI E PARTITA IVA

Una domanda che spesso viene se percepisco la  NASPI (l’indennità di disoccupazione) posso  avviare un’attività autonoma con partita IVA?

Sì, ma con delle regole precise.

1) LIMITE DI REDDITO 5.500

Oltre questo limite, decade l’indennità.

2) ESISTE  un’interessante alternativa: si puòrichiedere la NASpI in un’unica soluzione, tutta insieme, proprio per Iniziare una nuova attività autonoma. È un’opportunità utile per chi vuole reinvestire in un progetto lavorativo personale. NATURALMENTE anche qui bisogna fare attenzione e i passi giusti.

Queste possibilità, spesso sconosciute o mal comprese, sono strumenti da conoscere per tutelarsi e pianificare meglio il proprio futuro professionale

La compatibilità tra ammortizzatori sociali e lavoro autonomo è un tema tecnico ma molto concreto.

Conoscere è già metà della soluzione.

QUANDO L’OBBLIGATO MUORE

Quando l’obbligato muore che succede?

1) si tratta di OBBLIGAZIONE PERSONALE quindi non si trasmette eredi 

2) non comporta per chi ha diritto all’assegno diritti ereditari

3) si ha invece diritto all’eventuale pensione di reversibilità. Il calcolo dell’importo  viene fatto direttamente da INPS in base anni di matrimonio e stato di bisogno. Il calcolo INPS è impugnabile. Se nel frattempo l’ex si è risposato la pensione si suddivide sempre con gli stessi criteri tra le mogli(attuale) ed ex.

4) gli eredi sono però obbligati a pagare eventuali arretrati dell’assegno.

TUTTAVIA CHI GODE DI ASSEGNO DIVORZILE 

Può agire contro gli eredi e chiedere in base all’art 9 legge sul divorzio di avere a carico eredità un’assegno.

Si tratta di una vera e propria causa, non semplice, con presupposti ben precisi e naturalmente il bilanciamento tra gli interessi degli eredi…e dell’ex è decisamente a favore dei primi. Ma è un diritto che sulla carta esiste.

Figli disabili

Avere un figlio con una disabilità o una malattia importante rappresenta un’esperienza di fortissimo impatto emotivo, che richiede grande stabilità, dedizione e conoscenze.

Purtroppo questo è aggravato anche da aspetti LEGALI di cui si farebbe a meno, ma indispensabili.

Tra l’altro, il Decreto Disabilità del 2024 ha  introdotto delle novità in materia, portando nuove definizioni, nuovi criteri, nuove tutele e tanto altro, sia per MINORENNI che per i MAGGIORENNI.

FIRENZE è tra le 9 province scelte per sperimentare le novità di accertamento della disabilità.

Quali sono gli ISTITUTI:

-AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO

-ASSISTENZA SPECIFICA A SCUOLA

-INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

-INDENNITÀ DI FREQUENZA, SCOLASTICA E NON

-INVALIDITÀ CIVILE

-104 PER I PERMESSI DA LAVORO PER ASSISTERE I PROPRI FIGLI

-L’UTILIZZO DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO

-AGEVOLAZIONI FISCALI

-AUTOTUTELE NEI CONFRONTI DELL’INPS E RICORSI AMMINISTRATIVI.

E se questi sono i diritti SU CARTA, ci sono però i tagli continui con cui combattere, le discriminazioni che entrano prepotenti nelle case.

Ecco perché come sempre è necessario conoscere i nostri diritti.

DETRAZIONI FISCALI 

A partire dal 1° gennaio 2025 le detrazioni sono riconosciute solo per i figli fino al compimento dei 30 anni. Tuttavia, questo limite di età non si applica ai figli con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/1992. Pertanto, i figli disabili a carico non avranno limite di età per le detrazioni e queste seguiranno le variazioni di importo legate al reddito del genitore.

Va espressamente dichiarato di aver diritto alla detrazione

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Chi ha un assegno divorzile, ha anche diritto ad una quota del TFR calcolata secondo alcuni parametri ben precisi (art. 12 bis l.898/70). In pratica il 40% del TFR maturato durante matrimonio. E questo riguarda il tfr che il lavoratore incassa.

Ma se il tfr è stato destinato ad un fondo pensione? 

Qui la situazione si complica, siamo in attesa che la Cassazione faccia chiarezza, ma la direzione sembrerebbe essere quella di riconoscere la quota accantonata e destinata al fondo pensionistico durante il matrimonio.

Comunque ricordiamo che il diritto al TFR scatta solo per i DIVORZIATI. Chi è legalmente separato, anche se ha un assegno di mantenimento, non ha diritti sul TFR che, se liquidato al coniuge separato, se lo tiene integralmente. 

In questo caso il DIVORZIO porta un diritto!