Ormai la regola (salve gravi eccezioni) è l’affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso un genitore (anche qui salve rare eccezioni è in genere la madre).
Può accadere che per svariate ragioni il genitori collocatario si debba trasferire in un’altra città. Per lavoro, per esigenze personali, per ragioni economiche, per avere un sostegno affettivo ad esempio dalla propria famiglia. Ricordiamoci che lo spostamento è un DIRITTO COSTITUZIONALMENTE GARANTITO (durante il lockdown è stato argomento molto dibattuto).
Quindi se è un DIRITTO COSTITUZIONALMENTE GARANTITO di fatto non può essere limitato. Se questa è la regola, vi sono delle eccezioni, e la prima è proprio in caso di separazione. MA FACCIAMO CHIAREZZA la limitazione, come ha precisato la Cassazione non deriva dall’interesse dell’altro genitore…che dovrebbe fare più chilometri per vedere il figlio, ad esempio.
MA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE dall’interesse del minore.
È questo che il GIUDICE valuterà, il minore avrà pregiudizi? Se si, quali?
L’indagine del Giudice non riguarderà quindi il genitore che sicuramente avrebbe maggiori difficoltà a frequentare il minore, ma solo l’interesse di quest’ultimo. E laddove ravvisi che per il minore non vi sono controindicazioni, anzi addirittura potrebbe avere maggiori rapporti con anche altri familiari, nonni zii, cugini. È altamente probabile che vi sia l’autorizzazione al trasferimento. (cass. 18.07.2019 n. 119455).
La Corte d’appello di Venezia 28.07.2018 n. 147) ha imposto per il trasferimento che la madre lasciasse al padre la disponibilità dell’alloggio per permettere l’esercizio del diritto di visita. Potrebbe essere una buona idea, che dimostrerebbe (PERCHÉ QUESTO È FONDAMENTALE) che il trasferimento non SIA…meramente punitivo.