La Cassazione è tornata sul tema e con la sentenza n. 14189/2021 ha ribadito che il reato previsto dall’art 672 cp ovvero malgoverno dell’animale per omessa custodia può essere contestato anche a chi l’animale ce l’ha in custodia pur non essendone proprietario.
Ovvero che responsabili dei cani…non sono soltanto i padroni, ma anche chi li porta a passeggio. “Il fatto di portare a passeggio ogni giorno l’animale dimostra il rapporto di affezione con lo stesso nei confronti del quale sussiste anche un obbligo di custodia” cass. N. 27876/2020.
Il principio non è nuovo, perché lo dice già il nostro Codice Civile ’art. 2052 c.c. prevede che: “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. La persona che “se ne serve” è, di fatto, il detentore.
È importante ricordare anche che in caso di danni, non c’è responsabilità congiunta con anche del proprietario, ma solo di chi se ne occupava. Principi importanti da ricordare, anche a fini assicurativi, ma soprattutto quando si prende in carica l’animale o lo si affida…SPESSO VI SONO POST DI OFFERTE DI DOGSITTER, bene conoscere le regole e la legge.