I figli sono i protagonisti, involontari, delle separazioni dei genitori. Ma sono realmente obbligati solo a SUBIRE LE SCELTE DEGLI ADULTI?

NO!

La CASSAZIONE con ordinanza 1785/2020 ribadisce il DIRITTO DEL MINORE ad essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano. Non è certo una novità.

L’art. 12 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con L. n. 176/91, statuisce: il diritto del bambino capace di discernimento di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo riguarda.

Il nostro legislatore lo ha stabilito ad esempio all’art. 315-bis c.c., c. 3, introdotto dalla L. 219/2012 per il minore che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore, purché capace di discernimento.

Purtroppo spesso questo DIRITTO del minore viene ignorato, disatteso..talvolta gli stessi genitori, più per paura (chissà cosa va a raccontare al Giudice) si nascondono dietro l’alibi dello STRESS del figlio di parlare con il Giudice…di “portarlo in Tribunale”. Forse anche qui dovrebbe essere il minore a decidere.

E se il minore vuol dire la SUA, il GIUDICE ha l’obbligo di ascoltarlo. E badate bene questo ascolto deve farlo il Giudice, non delegarlo ad altri consulenti. Questo lo ha precisato la CASSAZIONE già nel 2018 ASCOLTO DIRETTO. Certo il Giudice dovrà essere capace di capire la “genuinità” delle dichiarazioni, ma dall’altra parte spetterà al medesimo GIUDICE decidere le sorti di quella famiglia, più elementi avrà meglio sarà.

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