Ancora oggi é un fenomeno frequente.
Si affittano immobili senza registrare il contratto, si pensa che l’unico effetto sia EVASIONE FISCALE, al di là dell’indiscutibile GRAVITÀ di chi non paga le tasse, non è la sola conseguenza.
L’EVASIONE FISCALE riguarda sia la mancata registrazione E PER QUESTO INQUILINO E PROPRIETARIO sono entrambi EVASORISIA L’IRPEF e qui unico EVASORE proprietario.
MA IL CONTRATTO DI AFFITTO NON REGISTRATO É ANCHE NULLOIl che tradotto significa che LEGALMENTE non ha alcun valore.
SE INQUILINO NON PAGA, non si può fare alcuna azione per recuperare i soldi
SE INQUILINO DECIDE DI ANDARE VIA PRIMA DELLA SCADENZA non ha alcun obbligo di preavviso
SE INQUILINO NON VA VIA DOPO LA SCADENZA non può essere fatta la procedura di sfratto, al più OCCUPAZIONE SENZA TITOLO, azione giudiziaria…molto più lunga.
Ma soprattutto una conseguenza che forse viene sottovalutata é la possibilità per l’inquilino di CHIEDERE LA RESTITUZIONE DEI CANONI PAGATI
È quanto afferma la CASSAZIONE
Fra le altre con la pronuncia n. 25503/2016, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affermato il “principio di diritto che, detto molto semplicemente, comporta che, in ipotesi di mancata registrazione del contratto, l’inquilino avrà il diritto di chiedere la restituzione di tutti i canoni di locazione, nonchè, l’impossibilità per il locatore di adire le vie giudiziarie per ottenere il pagamento di eventuali morosità”.