La CASSAZIONE con una pronuncia  recente n. 2905/19 ha confermato la condanna di un marito che era entrato nel profilo Facebook della moglie, per cercare prove di tradimento.

GIUSTO PENSERETE voi…VERO, e la vicenda non avrebbe fatto notizie, se fosse stata la classica entrata ABUSIVA….

In questo caso in realtà il marito AVEVA le PASSWORD perché a suo tempo (probabilmente quando erano sposati) la stessa moglie gliele aveva date!

Tuttavia, ed ecco il senso della pronuncia

“ENTRARE nell’account Facebook del coniuge senza la sua esplicita autorizzazione rimane un reato anche se le credenziali per l’accesso sono state fornite spontanemente”

L’ELEMENTO CHE FA LA DIFFERENZA È PROPRIO L’ESPLICITA AUTORIZZAZIONE CHE NON PUÒ ESSERE RETROATTIVA, MA DEVE ESSERE ATTUALE!!!

Altrimenti si tratta di INTERFERENZA ILLECITA NELLA VITA PRIVATA ART. 615 bis CODICE PENALE (pena da 6 mesi a 4 anni).