“CI SIAMO LASCIATI…MA NON MI DA PACE, MI CHIAMA, MI TELEFONA…MESSAGGI ME LO TROVO OVUNQUE…COMINCIO AD AVER PAURA…NON SO CHE FARE…E POI I BAMBINI”
“NON NE POSSO PIÙ..I VICINI MI PERSEGUITANO..MI SPIANO..MI FANNO I DISPETTI…”
Forse più di una di noi ha vissuto, o vive, o ha avuto le confidenze di un’amica.Situazioni reali, frequenti, spesso legate a separazioni, rapporti sentimentali che finiscono. Ma non solo, sul posto di lavoro, in ambito condominiale…ovunque si possono creare RAPPORTI MALSANI, OVUNQUE SI PUÒ ESSERE VITTIME DI ATTI PERSECUTORI (STALKING).
” sono sufficienti pochi messaggi via WhatsApp ed una telefonata dal tono minaccioso, che portano a modificare le abitudini della persona offesa. È quanto stabilito dalla Cassazione penale con sentenza 2 gennaio 2019, n. 61″
DA QUESTA PRONUNCIA SI COMPRENDE, Che ciò che conta è avere PAURA, cambiare le proprie abitudini di vita A CAUSA DEGLI ALTRI.
CHE FARE?
Certo la prima risposta che istintivamente si da, come consiglio, è VAI A FARE DENUNCIA, ma non sempre è quella giusta… NELL’IMMEDIATO
AMMONIMENTO DEL QUESTORE
PRIMA DI PRESENTARE QUERELA SI PUÒ esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza, avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
È UNA VALIDA ALTERNATIVA MOLTO PIÙ IMMEDIATA, TALVOLTA EFFICACE, SPECIE NELLO STALKING CONDOMINIALE…CHE COMUNQUE NON PREGIUDICA LA SUCCESSIVA DENUNCIA…