Il creditore non soddisfatto può PIGNORARE la casa, il negozio, il fondo, il terreno del DEBITORE.

Dopo il PRECETTO (VI RICORDO ULTIMO AVVISO CHE VIENE FATTO) si passa al PIGNORAMENTO (In pratica l’atto che blocca il bene, ed impedisce al Proprietario-debitore di vendere. SE LA CASA È IN COMPROPRIETÀ viene bloccata ugualmente).


Dopo il PIGNORAMENTO si chiede la VENDITA davanti al GIUDICE, ed il debitore ha un’altra possibilità, può chiedere al GIUDICE di rateizzare il suo debito. Art.495 cpc ha esteso la rateizzazione (dal 2015) a 36 mesi SI CHIAMA CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO.Una possibilità da valutare per il debitore, da seguire con attenzione perché ha regole anche processuali precise.


SE IL DEBITORE NON PAGA

il Giudice dispone la vendita, ma anche qui una novità del 2015 il GIUDICE deve nominare un esperto per individuare il valore del bene, che deve essere il più vicino possibile al VALORE DI MERCATO.

Individuato il prezzo, e naturalmente fatte le varie procedure tecniche AVVISO DI VENDITA e di fatto parte l’asta che ormai dal 2016 è praticamente quasi sempre SENZA INCANTO Nell’asta senza incanto i partecipanti presentano le loro offerte in busta chiusa (più il 10% di cauzione, senza segni di riconoscimento).

SOLO SE VI SONO PIÙ OFFERTE VALIDE IL GIUDICE ALL’UDIENZA FISSATA DI APERTURA BUSTA, può disporre L’INCANTO…in pratica come si vede alla televisione con offerte al rialzo.

CHI OFFRE DI PIÙ VINCEMA PER AVERE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEVE ASPETTARE ALTRI DIECI GIORNI (potrebbero esserci offerte migliorative). E POI PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE e da lì ulteriori termini per pagare ed avere il possesso dell’immobile.