E in vigore dal 6 aprile 2018 il nuovo art.570 bis che stabilisce stesse pene già previste per l’art.570 cp (reclusione fino a un anno o multa da 103 a 1032 euro) univocamente per l’ex coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita’ del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli. Con l’introduzione dell’art. 570 bis si amplia la tutela in sede penale per L’EX CONIUGE beneficiario di assegno di mantenimento, rispetto alle più riduttive ipotesi di cui all’art. 570 cp che limita il reato alla sola ipotesi del genitore che fa mancare i mezzi di sussistenza ai propri discendenti. Parallelamente, la stessa norma ha abrogato l’articolo 3 della legge 8 febbraio 2006, nr.
È UNA NOVITA’ IMPORTANTE PERCHÉ ADESSO ANCHE NON PAGARE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA MOGLIE potrebbe avere conseguenze penali.