CENTRI ESTIVI

E per molti genitori SEPARATI o DIVORZIATI  un ulteriore oggetto di discussione.
Chi li paga? Ci vuole accordo? 
Indubbiamente le famigerate SPESE STRAORDINARIE continuano ad essere uno degli argomenti che più fanno discutere, perché la definizione di “straordinarietà” è molto generica. Certo ormai esistono importanti linee guida, protocolli, sentenze Cassazione…ma sicuramente se ancora si discute….proviamo a vedere come funziona

OGGI PARLIAMO DI:

I centri estivi, RIENTRANO NELLE SPESE STRAORDINARIE.

Tuttavia rientrano tra quelle spese STRAORDINARIE che devono essere CONCORDATE.

Ma RICORDATE UN ELEMENTO IMPORTANTE.

Ovvero che la richiesta all’altro genitore deve essere fatta per SCRITTO (mail, messaggio…che rimanga traccia) ed il genitore deve rispondere per scritto.

MA SOPRATTUTTO DEVE RISPONDERE secondo il protocollo del TRIBUNALE di FIRENZE entro 20 giorni. Se non lo fa  SILENZIO-ASSENSO e se non rimborsa?

DECRETO INGIUNTIVO

MENTRE L’EVENTUALE DISSENSO deve essere MOTIVATO, in pratica un NO! per me sta con mia mamma…(tanto per fare un esempio) non è sufficiente. 

Vi lascio una pronuncia della Cassazione civile  sentenza n. 4060/2017, ribadisce che se è vero che la ratio dell’affido condiviso privilegia il raccordo tra genitori in ordine alle scelte educative che riguardano i figli, nondimeno quando i genitori vivono in un rapporto che non consente loro il raggiungimento di un’intesa, occorre assicurare la tutela del migliore interesse del minore, per cui l’opposizione di un genitore non può paralizzare l’adozione di ogni iniziativa che riguardi un figlio minorenne, specie se di rilevante interesse e neppure è necessario che tale intesa si trovi prima che l’iniziativa sia intrapresa, fermo restando che compete al giudice, ove ne sia richiesto, verificare se la scelta adottata corrisponde effettivamente all’interesse del minore.