Il  18.05.2019 é entrata in vigore la nuova legge sulla legittima difesa n. 36/2019, con alcune novità. Da un lato si ha una maggior tutela per chi difende a casa propria, o sul posto di lavoro, sia l’incolumità personale che il patrimonio. Dall’altro sono previste pene più gravi per i reati di violazione di domicilio, furto e rapina.

Naturalmente le novità introdotte non devo far credere che ci sia comunque l’impunità di chi si difende. Purtroppo spesso i modi di presentare le leggi, creano confusione, mentre, ricordate che nel nostro ordinamento l’ignoranza della legge non é ammessa… La valutazione tra difesa e offesa sarà comunque sempre rimessa al Giudice. Ma le novità in materia di sicurezza non finiscono qui, a dimostrazione che la nostra tutela é un bene primario, la CASSAZIONE sent. 20527/19 ha infatti dichiarato che non integra la “violenza privata” la telecamera di videosorveglianza puntata sulla strada che riprende i vicini se la finalità è la sicurezza ed è adeguatamente segnalata.

In pratica si supera il principio in ragione del quale le telecamere dovevano essere puntate solo sul proprio cancello, o sulla propria entrata di casa, e non potevano riprendere volti dei passanti sulla pubblica via, o comunque su zone che escono dal mio privato.

L’unico obbligo é SEGNALARE la presenza della telecamera, chi passa da li, deve sapere di essere ripreso.

Dall’altra parte il medesimo principio era già stato enunciato dalla CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA che già nel 2013 aveva dichiarato che il trattamento di dati personali altrui senza il consenso dell’interessato, é possibile se strettamente necessario a difendere, ad esempio la proprietà privata..il che di fatto rende lecito, ciò che in astratto sarebbe illegittimo!