Questione complicata

A CHI VA VERSATO?

Se Guardiamo la legge, di regola andrebbe versato direttamente al figlio maggiorenne (art. 337 septies codice civile) salvo diversa decisione del Giudice. Da una parte si ha il genitore con il quale il figlio convive, che deve affrontare le “spese correnti” (cibo, utenze…) anche per il figlio, quindi ha bisogno del contributo. Dall’altro il genitore che lo versa ha sempre paura che i soldi siano usati…non solo per il figlio, ma casomai anche per bisogni dell’altro coniuge…da qui infinite discussioni.

La Cassazione ha ribadito, anche con un provvedimento di Luglio 2018, che il versamento diretto al figlio maggiorenne, convivente È POSSIBILE SOLO SU RICHIESTA DEL FIGLIO, in pratica il genitore che è obbligato a versare l’assegno non può decidere a chi versarlo, e se il figlio non interviene davanti al GIUDICE, l’assegno dovrà essere corrisposto AL GENITORE CONVIVENTE.

NATURALMENTE, queste sono interpretazioni della Cassazione, la MATERIA famiglia è molto fluida…ma sicuramente i Tribunali si basano molto sui precedenti…quindi la CASSAZIONE può aiutare.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO FIGLIO MAGGIORENNE

Mantenimento dei figli maggiorenni e già avviati al lavoro o ad una professione. Difatti queste ultime situazioni, nella realtà non rendono di per sé.. un figlio “economicamente indipendente”. Eppure la Cassazione ha confermato la revoca dell’assegno di mantenimento, per una figlia che aveva un contratto a tempo determinato  (11472/2021). Sappiamo che questo è sempre un punto di discussione, perché se è vero che un contratto a tempo determinato, comporta un reddito, è altrettanto vero che spesso può non essere riconfermato…ed una volta revocato l’assegno, è sempre complicato ripristinarlo. Anche perché, con sentenze altrettanto recenti, la Cassazione ribadisce che un figlio laureato e avviato alla professione, in attesa di affermarsi…ben potrebbe accettare lavori precari per gravare meno sulla famiglia, arrivando anche a ridimensionare le sue aspirazioni personali (29779/2020).

Naturalmente ogni caso ha una Sua storia, ma alla fine….il concetto di “mantenimento” che sta sempre più prendendo campo, è che SIA EFFETTIVAMENTE NECESSARIO e non ci sia alternativa, questo vale per il.coniuge…e anche per i figli.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO FIGLI MAGGIORENNI

“lo status di indipendenza economica del figlio può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da garantirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e un’appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini e aspirazioni”

IN SOSTANZA UN FIGLIO CHE VUOLE PROSEGUIRE O PERFEZIONARE UN PERCORSO DI STUDI, O CHE COMUNQUE CERCA LA PROPRIA COLLOCAZIONE IN BASE ALLE PROPRIE CAPACITÀ PROFESSIONALI…

DEVE ESSERE MANTENUTO…

ATTENZIONE PERÒ IL VENTO STA CAMBIANDO..(già vi erano stati segnali).

Ebbene proprio in questi giorni la Cassazione ha iniziato a mettere importanti palettiCon una pronuncia del 14 agosto 2020 la n.17183 ha stabilito che “Finiti gli studi, siano quelli liceali, la laurea triennale o la specialistica, un figlio ha il dovere di trovare un’occupazione e rendersi autonomo. Senza coltivare velleità incompatibili con il mutato mercato del lavoro. Perché l’assegno di mantenimento ha una funzione educativa e non è un’assicurazione”.