Puo’ accadere che sia disposta inizialmente una somma a titolo di mantenimento e che successivamente venga poi diminuita. Il problema non è di poco conto, il timore è infatti quello di dover restituire le somme in quanto l’accoglimento di una domanda retroagisce al momento in cui è avanzata, non al momento della sentenza.
Può quindi intercorrere un lasso di tempo piuttosto lungo, e le somme in gioco essere rilevanti.
Ebbene in questo caso la Cassazione ha fatto una precisazione importante, in deroga al principio generale che gli effetti decorrono dalla domanda, ha precisato che questo vale solo PER LE SOMME CHE ANCORA DEVONO ESSERE PAGATE. Facciamo l’ipotesi non infrequente del marito moroso nel pagare il mantenimento, che ne ha chiesto la riduzione. Ebbene al momento della sentenza le somme non riscosse non potranno più essere chieste, perché varrà il nuovo assegno.
MA…SE LE SOMME SONO STATE TUTTE ROSCOSSE integralmente non dovranno essere restituite, quelle pagate in più rispetto al nuovo assegno…
“la parte che ha già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione, non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsiasi ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo.” Cassazione sez. VI civile, ordinanza n. 23024/2019
Quindi il suggerimento? Procedere sempre al recupero del mantenimento, non perdere tempo e non aspettare.