LO STATO ITALIANO DEVE RISARCIRE LE VITTIME DI REATI VIOLENTI INTENZIONALI quando l’autore rimane sconosciuto, irreperibile, o comunque non ha le capacità economiche per farlo.
Naturalmente non si tratta di un principio “inventato” dalla Cassazione
Lo ha chiarito la terza sezione civile della Corte di Cassazione nella n. 26757/2020 depositata il 24 novembre 2020.
Una pronuncia importante
in forza della direttiva 2004/80/CE relative all’indennizzo delle vittime del reato (recepita dall’Italia nel 2017).
Tale direttiva, infatti, aveva stabilito che gli Stati membri avrebbero dovuto introdurre un sistema generalizzato di tutela indennitaria idoneo a garantire un adeguato ed equo ristoro in favore delle vittime di tutti i reati violenti e intenzionali nelle ipotesi in cui si fosse rivelato impossibile conseguire, dai diretti responsabili il risarcimento integrale dei danni subiti.
La Suprema Corte chiarisce che alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia spetta il risarcimento del danno per tardiva trasposizione, nell’ordinamento interno, dell’art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE, che impone agli Stati Membri, con riguardo ai cittadini UE e con riferimento ai fatti verificatisi nei rispettivi territori, di riconoscere un indennizzo a tali vittime.
Sono pronunce importanti che mettono lo STATO DAVANTI alle SUE RESPONSABILITÀ. Una delle quali è quella di GARANTIRE LA SICUREZZA, e se NON CI RIESCE DEVE PAGARE!!!!