la Cassazione ha ribadito che
1) per chiedere la revisione assegno devono essere portati FATTI NUOVI.
Non riproposti i soliti argomenti, sperando in una diversa lettura…tipo nuova famiglia, altri figli. A questo proposito ha anche ribadito che il diritto alimentare dell’ex coniuge non è assolutamente recessivo rispetto a quello per i nuovi figli
2) l’invocata idoneità lavorativa dell’ex coniuge ha rilievo solo a fronte di una CONCRETA POSSIBILITÀ LAVORATIVA RETRIBUITA IN CONSIDERAZIONE DI OGNI FATTORE INDIVIDUALE E AMBIENTALE….e non mere IPOTESI GENERICHE E ASTRATTE!!!!
CASSAZIONE..ord4.09.2020 n.18522