Accade spesso che vi siano lavori che pur di natura condominiale, di fatto interessano solo le proprietà esclusive, di alcuni condomini.

Nel caso in esame il nostro Condomino a fronte dell’urgenza aveva ottenuto un provvedimento dal Giudice che in pratica dichiarava che i lavori andavano fatti. Ma ciò nonostante, l’assemblea non li deliberava. Alla fine il Condomino li ha eseguiti e poi ha chiesto rimborso.

Ebbene la Cassazione ancora una volta con Ord.16351/2025 ha rigettato il ricorso del Condomino. Dichiarando che se dunque l’assemblea, a fronte dell’urgenza dell’intervento, non vi provvede o non raggiunge la necessaria maggioranza, o se la deliberazione adottata non viene eseguita, il rimedio è dato dal ricorso all’autorità giudiziaria, e non dall’iniziativa individuale di uno o più condòmini che assumano la gestione delle parti condominiali degradate”.

La Suprema corte ha così affermato il seguente principio di diritto: “il condomino che, in mancanza di autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea, abbia anticipato le spese di conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso purché ne dimostri, ex art. 1134 c.c., l’urgenza, ossia che le opere, per evitare un possibile nocumento allo stesso condomino, a terzi od alla cosa comune, dovevano essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condòmini”. “Nella fattispecie in esame, pertanto – conclude sul punto -, non è dovuto alcun rimborso al condomino ove la spesa di conservazione sia stata precedentemente ordinata dal giudice, con provvedimento d’urgenza.

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