Con la sentenza n. 20941 del 26.07.2024 la Cassazione è tornata sull’argomento analizzando un caso di un importante ritardo aereo (di ben 58 ore). I passeggeri avevano fatto causa e vinto in primo grado. La compagnia aveva fatto appello affermando che il ritardo era stato causato dal maltempo. La Corte d’appello aveva confermato la responsabilità della compagnia aerea (anche per come erano stati trattati i passeggeri a terra), MA AVEVA NEGATO I RISARCIMENTI a chi non aveva dato COMPIUTA PROVA del danno subito.
È intervenuta la CASSAZIONE che, pur ribadendo il diritto dei passeggeri ad essere risarciti, ha specificato che il danno doveva essere provato. In pratica sottintendeva che non esisteva alcun automatismo RITARDO = DANNO.
Il passeggero, in caso, deve dare prova del danno patrimoniale subito e a maggior ragione del danno non patrimoniale, aggiungendo che quest’ultimo deve consistere in una lesione GRAVE di un diritto costituzionale inviolabile, il quale supera la normale tollerabilità. In sostanza il DISAGIO O FASTIDIO non sarà risarcito.
Un principio, quello detto dalla Cassazione, che chiaramente si pone come stretta sui risarcimenti; da tener ben presente quando si agisce per DANNO DA VACANZA ROVINATA.