la Corte Costituzionale n. 28/1995, ha affermato il “rilievo sociale ed anche economico, anche per via degli indiscutibili vantaggi che ne trae l’intera collettività e, nel contempo, degli oneri e delle responsabilità che ne discendono e gravano – ancora oggi – quasi esclusivamente sulle donne.

 L’art. 143 c.c., nell’imporre il dovere di contribuire al soddisfacimento dei bisogni della famiglia a carico di entrambi i coniugi, stabilisce che deve aversi riguardo alla capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno

L. n. 493/99, il lavoro domestico è stato riconosciuto come lavoro pericoloso, con conseguente obbligo di assicurazione ex art. 7 per tutti i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 65 anni che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora, ad esclusione di coloro che svolgono altra attività che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale. La polizza copre le ipotesi di invalidità permanente non inferiore al 33% cagionata da un incidente domestico e dà diritto ad una rendita vitalizia a carico dell’INAIL, dal 2007 la soglia è stata ridotta al 27%.

Il Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, istituito con d. lgs. n. 565/96 e gestito dall’INPS, garantisce anche a chi svolge lavoro casalingo l’accesso alla pensione di inabilità e di vecchiaia. 

Dal 2001, la Confcasalinghe raggruppa le associazioni locali delle casalinghe che promuovono la tutela morale, giuridica ed economica del lavoro 

L’Unione Europea sta  discutendo intensamente del Reddito di Base Universale. 

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