precisando subito che ormai i termini sono usati come sinonimi, ma in realtà si tratterebbe di due tipologie di contratto diverse, tanto è vero che l’affitto con riscatto era già previsto nel nostro ordinamento, mentre il Rent to buy è stato introdotto solo nel 2014 e ci arriva dai territori anglossassoni. Tuttavia oggi la formula usata è quella del Rent To Buy, ritenuto che abbia maggiori tutele.
IL contratto di rent to buy permette di entrare subito nel possesso dell’immobile, stabilendo subito il prezzo di vendita dell’immobile, viene quindi concordato un canone mensile, formato una parte dal godimento dell’immobile (come se fosse l’affitto) una parte come acconto sul prezzo finale, viene stabilita una durata (massimo però 10 anni) decorsa la quale l’inquilino/acquirente decide se comprare (CIOE’ RISCATTARE O MENO L’IMMOBILE) se lo fa , dal prezzo finale vengono scalati gli acconti mese mese pagati e fatto il rogito. Se decide di non comprare più, naturalmente perde la parte di canone che era destinata al godimento dell’immobile, ma ha diritto a vedersi restituite le somme che erano come acconto sul prezzo finale dal proprietario, chiaramente deve restituire l’immobile. Visto che la scelta se comprare oppure no è solo dell’acquirente/inquilino, è possibile anche prevedere una sorta di risarcimento per il proprietario che pensava di aver venduto e invece gli ritorna l’immobile, ad esempio concordando che la somma data in acconto sul prezzo, viene poi restituita solo in parte.
Importantissimo, questo contratto viene trascritto in conservatoria e questo impedisce esecuzioni sull’immobile, impedisce pignoramenti, perché comunque è come se fosse già promesso in vendita. Naturalmente per le spese straordinarie, manutenzione , tasse, il regime salvo accordi diversi, è sempre quello che vige nei contratti di locazione, atteso che proprietario, rimane comunque il locatore/venditore.