La CASSAZIONE con una recente pronuncia 25031/20 ha infatti annullato una sentenza del Giudice di Pace che aveva assolto una SUOCERA dal reato di MINACCE a danno della NUORA.
La SUOCERA si era infatti avvicinata al viso della NUORA minacciandola di colpirla.
Orbene secondo il primo giudice il reato PREVISTO E PUNITO DAL NOSTRO CODICE PENALE non ci sarebbe stato perché il gesto (pare non portato a termine grazie all’intervento di terzi) non avrebbe integrato la minaccia, non incutendo il giusto timore nella vittima, limitandosi a considerarlo DEPRECABILE ma non MINATORIO.
La CASSAZIONE non concorda affatto, specificando che tale gesto già da solo è sufficiente a incutere timore ribadendo che tale condotta “è dotata di una concreta portata minatoria di carattere non verbale. La fattispecie di cui all’art. 612 c.p. (REATO DI MINACCE) è integrata “anche quando, in assenza di parole intimidatorie o gesti espliciti, sia adottato un comportamento univocamente idoneo a ingenerare timore, sicché possa essere turbata o diminuita la libertà psichica del soggetto passivo.”
Quindi attenzione, ricordiamoci sempre, in qualsiasi contesto che anche la VIOLENZA VERBALE, GESTUALE può integrare un reato. Purtroppo perdere la pazienza È UN ATTIMO…ma le CONSEGUENZE di QUEST’ATTIMO possono trascinarsi per anni…Al tempo stesso…NESSUNO PUÒ MINACCIARE ALTRI….QUINDI RISPETTIAMO E FACCIAMOCI RISPETTARE