Questioni di eredità
In particolare chi sono esattamente gli EREDI
La risposta sembra abbastanza facile, quando ci sono CONIUGE (quindi matrimonio) e FIGLI. Gli eredi PER LEGGE sono solo loro.
Ma se una persona muore, pur SPOSATO SENZA FIGLI?
Naturalmente L’EREDE è l’altro CONIUGE, ma per legge INSIEME agli “eventuali” SUOCERI se ancora in vita, oppure (se suoceri deceduti) COGNATI E COGNATE.
PER LEGGE al CONIUGE vanno 2/3 dell’eredità (OLTRE AL DIRITTO DI ABITAZIONE di un eventuale IMMOBILE) mentre gli altri parenti si dividono l’altro terzo.
POSSONO DUE CONIUGI FARE TESTAMENTI E DICHIARARSI EREDI UNIVERSALI? per evitare che Parenti…casomai non in ottimi rapporti si prendano parte del patrimonio?
PURTROPPO LA RISPOSTA NON SEMPRE È POSITIVA
Perché, se io ho lasciato tutti i miei beni solo al mio coniuge, ma quando muoio sono ancora in vita I MIEI GENITORI (oppure anche solo UNO) PER LEGGE (LA FAMOSA LEGITTIMA) anche loro devono avere almeno 1/4 del mio patrimonio.
Quanto sopra vale anche in caso di CONIUGI SEPARATI anche se non sono previsti assegni.
MENTRE RICORDO CHE IN CASO DI CONVIVENTI purtroppo quest’ultimi non hanno ALCUN DIRITTO EREDITARIO. Va fatto testamento e comunque sempre rispettando LA QUOTA DI LEGITTIMA
TESTAMENTO BIOLOGICO
La legge sul fine vita è entrata in vigore il 31 gennaio 2018.
Leggerete termini come DAT (disposizioni anticipate di trattamento)
Come funziona il testamento biologico ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere può redigere le sue Dat.
Per essere valide, devono essere state redatte solo dopo che la persona abbia acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle scelte che intende assumere, ecco perché a mio avviso è bene parlarne anche con i propri medici.
Le Dat devono essere state redatte con atto pubblico notarile scrittura privata autenticata dal notaio scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio di stato civile del Comune di residenza o alle strutture sanitarie. Le Dichiarazioni non hanno scadenza. Possono essere rinnovate, modificate o revocate in qualsiasi momento, con le stesse forme con le quali possono essere redatte.
Le Dat sono vincolanti per il medico, che potrà però disattenderle a determinate condizioni. Anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario, il medico dovrà comunque adoperarsi per alleviare la sofferenza del paziente.
Sebbene lo scopo primario delle Dat sia quello di fornire indicazioni chiare in merito alle proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nel modello informatizzato il cittadino può esprimere anche manifestazioni di volontà attinenti al fine vita, o relative ai momenti successivi alla morte: l’assistenza religiosa, il luogo nel quale preferirebbe morire (ospedale, abitazione), la donazione di organi, la donazione del corpo a scopo scientifico, il trattamento del cadavere, ecc.
Il testamento biologico potrà essere inserite nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e nella Cartella Clinica Elettronica (CCE), in modo tale da essere consultabile anche da parte del medico di famiglia e del personale medico delle strutture in cui eventualmente il cittadino sarà ricoverato.
CON LE DAT può essere nominata anche una persona IL FIDUCIARIO che sarà garante che la volontà venga rispettata. IL FIDUCIARIO deve accettare la sua nomina, che può REVOCARE in qualunque momento, senza che il testamento biologico perda efficacia.